Il tetto o lo snodo: la Corte costituzionale in Italia





Il tetto o lo snodo:
la Corte costituzionale italiana tra diritto e politica
di
Fulco Lanchester
SOMMARIO:1-Premessa; 2-Tre affermazioni preliminari; 3-Il lavoro costituente e le garanzie costituzionali; 4-La Corte costituzionale e l’affermazione dello Stato di diritto costituzionale in Italia.5-Conclusioni

1-Premessa-
1.1-Il problema- Nell’ambito di quest’incontro italo-tedesco mi è stato chiesto di approfondire, sul lato italiano, alcuni aspetti relativi al ruolo della Corte costituzionale per la giuridicizzazione e la costituzionalizzazione dell’ordinamento negli ultimi cinquanta anni.
Simili interrogativi sul ruolo della Corte costituzionale, collegati alle celebrazioni del 60° anniversario del GG, costituiscono necessariamente un elemento di riflessione prospettica sui due impianti istituzionali, nati dalla sconfitta di ordinamenti a vocazione totalitaria, con processi differenti di fondazione, rendimenti e risultati diversi(LANCHESTER,2002), che si inseriscono nel reticolo delle cosiddette “costituzioni parziali(HÄBERLE,2002), che contribuiscono a costituire lo spazio pubblico europeo.
Poiché non solo l’unico discussant italiano e il tema assegnatomi si presta a numerose varianti ed interpretazioni, dico subito che darò per assodato che, negli ultimi 50 anni, la Corte costituzionale abbia esercitato con la sua giurisprudenza un’ azione positiva per il perseguimento dei fini in epigrafe ( anche se potrei essere critico sulla giurisprudenza in materia di referendum, sulla manipolatività di alcune sentenze e sulla timidezza di altre). Mi domanderò piuttosto come la Corte, da un lato, sia stata condizionata nei vari aspetti della sua attività dalla peculiare dinamica del sistema politico italiano e dalle sue cesure e ,dall’altro, come abbia influito sullo stesso, anche attraverso l’evoluzione degli strumenti tecnici utilizzati.
La tesi che cercherò di sostenere in questa sede è che la Corte costituzionale italiana, individuata da alcuni in origine(ad esempio Giorgio La Pira) come il vero e proprio tetto dell’ordinamento, abbia in realtà esercitato il ruolo strategico di “snodo” tra politica e diritto(GRIMM,2001;CHELI,2000), ma che la continua incertezza della eterna transizione italiana rischia di rendere sempre più difficile quella che descriverei,in maniera più realistica, come una determinante compartecipazione all’attività di copertura dell’edificio costituzionale, vista la scomparsa delle forze che originariamente avevano prodotto il testo costituzionale del 1948(LANCHESTER,2006). E’ per questo che a me pare che Corte, in mancanza di un idem sentire del ceto politico e della classe dirigente nei valori costituzionali originari, abbia progressivamente cercato e tuttora tenti di adottare due strategie complementari: da un lato, assicurare sempre più l’impianto costituzionale sulla base dei principi supremi dell’ordinamento( che oggi vengono esternalizzati nel contesto europeo o addirittura planetario) (ELIA,2008;ONIDA,2007) , dall’altro, conservare le sue proprie caratteristiche di organo collegiale impermeabile al massimo alle polemiche politiche (ZAGREBELSKY,2005).
Nonostante autorevoli sforzi di legittimare il principio della impermeabilità formale del Collegio sulla base di una vera e propria “ideologia cortigiana” da antico regime, nella parte finale dell’intervento prenderò in considerazione le aporie che derivano da un simile indirizzo, ovvero – da un lato- il suo carattere necessariamente difensivo, dall’altro le falle che vengono a prodursi in un sistema iperpoliticizzato nella conclamata asetticità super partes dei giudici della Corte.
1.2-Il percorso- Al centro dell’attenzione si pone, dunque, la Corte costituzionale (un organo- come si diceva- di schietta natura tecnico-politica, inserita –d’altro canto- nella Costituzione italiana in posizione formalmente distinta-e differente da quanto previsto nel GG- dal potere giurisdizionale ordinario), il cui ruolo e rendimento non possono- in ogni caso- essere disgiunti dal contesto politico-costituzionale in cui essa è stata generata, si è mossa ed agisce tutt’ora. E’ a questo fine che ,senza dilungarmi su problemi metodologici, invito a tenere conto del rapporto tra la dinamica storica della Costituzione e quella del sistema politico in cui si inserisce l’azione della Corte costituzionale (GRIMM,2001;LANCHESTER,2006).
Dopo aver operato tre affermazioni generali di tipo preliminare e descritto -in maniera sintetica- il dibattito costituente in materia di giustizia costituzionale, nel corso della mia esposizione terrò conto:
del congelamento iniziale della costituzione (1948-1955), in cui viene completato il modello formale ;
della fase di sostanziale (anche se formale) applicazione della Costituzione, nel periodo che coincide con l’apertura ed il fallimento dell’opzione riformista di centro-sinistra(1956-1968);
della successiva “transizione lunga”, con la mancata integrazione del maggior partito di opposizione, e la finale crisi di regime(1969-1993);
della seconda fase della Costituzione repubblicana, caratterizzata dal riallineamento intenso del sistema partitico e dal tentativo di rilegittimare e modificare lo stesso patto costituzionale nell’ambito di una democrazia a basso rendimento(1994-2008).
Attraverso questa griglia cercherò di rispondere velocemente alle seguenti domande :a-Quali furono gli intenti dei costituenti in relazione agli organi di giustizia costituzIonale all’interno della costruzione generale dell’ordinamento?;b-Come ha funzionato effettivamente la Corte costituzionale in Italia per l’affermazione del predetto Stato costituzionale?;c-Quali conseguenze ha avuto l’azione dell’organo di giustizia costituzionale sui diritti dei singoli e dei gruppi?d-Quali sono state le influenze della sua azione sull’equilibrio dei poteri attivi all’interno dell’ordinamento italiano ?e-In che modo la Corte costituzionale è stata condizionata dagli altri soggetti politicamente rilevanti?f-Quale è stata la dinamica nel tempo dei quattro ultimi punti?
2-Tre affermazioni preliminari.
2.1-Individuati sommariamente gli obbiettivi il percorso e dando per esplicate le scelte metodologiche operate, parto da tre affermazioni preliminari:
a. Il secondo dopoguerra si definisce come il periodo dello “Stato costituzionale”, caratterizzato da rigidità del testo costituzionale basato su valori(GRIMM,2001;Onida,2007);
b. Lo “Stato costituzionale” è caratterizzato,in particolare, dalla giurisdizione di costituzionalità che tutela i diritti fondamentali degli individui e dei gruppi e l’equilibrio dei poteri rispetto al patto costituzionale.
c. La Costituzione repubblicana ha costituito per l’ordinamento giuridico italiano l’ingresso a pieno titolo non soltanto nell’ambito dei sistemi di democrazia pluralista, ma anche nello Stato di diritto costituzionale anzidetto(BALDASSARRE,1991).

3-Il lavoro costituente e le garanzie costituzionali- Passo alla risposta,anche sommaria, alla domanda su “quali furono gli intenti dei costituenti in relazione agli organi di giustizia costituzIonale all’interno della costruzione generale dell’ordinamento”,prendendo in considerazione prima il contesto generale,poi l’argomento specifico.
3.1-Le premesse- Le culture politiche e giuridiche dei costituenti italiani avevano radici profondamente differenti, espressioni di una società civile altamente frammentata, che aveva contribuito a generare il fallimento dell’esperienza liberal-democratica tra il 1919 e il 1922 ed aveva così favorito l’instaurarsi e il consolidarsi del regime fascista.
I 45 giorni successivi al 25 luglio 1943,in un’apparente reviviscenza della lettera monarchico-costituzionale dello Statuto , videro la repentina e conseguente cancellazione delle istituzioni formali del fascismo. L’armistizio dell’8 settembre( con lo sbandamento delle forze armate e la divisione del Paese occupato da forze straniere), certificò,invece, che lo Stato ereditato dal periodo liberale e fascista era stato completamente destrutturato . L’ordinamento fu ricostruito sulla base della legittimità formale del cosiddetto Regno del Sud, ma soprattutto in considerazione della azione delle forze politiche del Comitato di liberazione nazionale( CLN). In questa situazione il sistema dei partiti, sin dalla cosiddetta “Costituzione provvisoria”(D.Lg.Lgt.n.151 del 25 giugno 1944) successiva alla costituzione del Governo Bonomi, divenne conformativo della stessa società civile, prefigurando- per alcuni in continuità con il passato fascista- il consolidamento e lo sviluppo del più pesante Stato dei partiti d’Europa, almeno sino al 1992.
3.2-Il lavoro costituente- Le tre ideologie fondamentali che animarono i principali partiti durante i lavori della Assemblea costituente,eletta nel giugno in corrispondenza con il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, furono la cattolica, la socialcomunista e la liberale.Esse diedero vita ad un testo costituzionale in coesistevano lo Stato sociale, i diritti fondamentali ed una struttura istituzionale caratterizzata dalla paura del tiranno(POMBENI1996;CHELI1978).
Dal punto di vista istituzionale le posizioni iniziali furono divergenti, ma nel corso dei lavori subirono rilevanti modifiche di tipo tattico. Le sinistre socialcomuniste , il cui centro di gravità ideale era il principio di eguaglianza, furono sostanzialmente parlamentocentriche (caso a parte fu quello rappresentato dagli Azionisti) e, tendenzialmente, antiregionaliste, perché sospettose che le stesse potessero essere un freno per le riforme di struttura. I cattolici della Democrazia cristiana ritennero, invece, fondamentale il radicamento dei cosiddetti diritti inviolabili e delle autonomie nell’ambito di una prospettiva sociale cui molto peso aveva la dottrina sociale della Chiesa; la gran parte degli esponenti liberali( se si esclude ad es. Luigi Einaudi) non riuscì, infine, a staccarsi,invece, dall’heri dicebamus prebellico. Nel corso dei lavori la grande spaccatura internazionale ed interna,che nel maggio del 1947 causò l’esclusione delle sinistre socialcomuniste dal Governo presieduto da De Gasperi, modificò queste posizioni conducendo ad un rimescolamento parziale delle carte e ad un peculiare compromesso(AMATO-BRUNO,1981;ONIDA,2007;SCOPPOLA,1991).
In questa prospettiva la Costituzione rigida e la giurisdizione di costituzionalità vennero, appunto, supportate in origine soprattutto dai cattolici (che si valsero dell’ausilio tecnico di numerosi giuristi di altissimo livello), ma gli avvenimenti verificatisi durante i 18 mesi di lavori dell’Assemblea Costituente convinsero anche le sinistre ad abbracciare gli istituti di garanzia a livello centrale e periferico. Ne scaturì (sotto il velo dell’ignoranza di quelli che sarebbero stati i futuri rapporti di forza) una Costituzione garantista, provvista di una forma di governo debole e forti contropoteri orizzontali e verticali(AMATO1980;CHELI1978).
Senza fare riferimento alla complessità del dibattito costituente e al livello compromissorio di molte soluzioni (ricordo il monito di Mortati- espresso nel Corso dei lavori della Commissione Forti- relativo al compromesso efficiente )(LANCHESTER,2004), nell’ambito di una forma di Stato di democrazia pluralista le scelte relative alla forma di governo ed al tipo di Stato (rapporti centro periferia) si inquadrarono nell’esigenza di istituzioni deboli ed adeguate ai timori della forze contrapposte che le esprimevano. L’impianto della forma di governo vide la riaffermazione di quella parlamentare con minime correzioni stabilizzatrici (il c.d. o. d. g. Perassi,dal cognome del costituente e docente di diritto internazionale,poi membro della Corte costituzionale ), con la previsione di un bicameralismo paritario ed il rigetto di meccanismi selettivi sia sul piano partitico che elettorale.
3.3-Le garanzie costituzionali
3.3.1-La pluralità degli organi di garanzia -In questo ambito tra i numerosi organi di garanzia orizzontale e verticale spiccano in modo classico, da un lato, il Capo dello Stato e ,dall’altro , la Corte costituzionale. Mi soffermo su questo punto, perché il tema di chi dovesse essere il custode della costituzione di weimariana memoria venne declinato già allora (MORTATI,1946, LANCHESTER in RODOTA’,1998) ed ha continuato a mantenere la sua attualità anche successivamente(ad es. nel periodo di presidenza della Repubblica Cossiga).
A chi legga gli Atti della Assemblea Costituente pare evidente che i partecipanti alla stessa – e soprattutto il nucleo duro dei suoi redattori- avessero una visione architettonica della costruzione costituzionale, che rifuggiva dalla prospettiva meramente ingegneristica, invalsa successivamente. In una simile dimensione, che ricorda quella recente dell’Institutional Design (v. GOODIN,1996), al circuito attivo- animato dalla sovranità popolare (art.1 Cost.) esercitata dai cittadini politicamente attivi(art.48) sia in via indiretta (artt.49,56,57 ss.), sia direttamente (art.75)- corrispondevano due organi di garanzia espressi dallo Stato apparato (il Capo dello Stato e la Corte costituzionale), con configurazione molto differente.
La figura del Capo dello Stato venne disegnata dal Costituente italiano come rilevante elemento di garanzia preventivo all’interno dei poteri attivi dello Stato apparato, mentre la Corte costituzionale (espressa dallo stesso in maniera complessa, ma con una composizione che faceva necessariamente riferimento al solo Stato apparato ) si pose come elemento di garanzia successiva e di chiusura ordinaria del sistema (su I due aspetti v. ARMAROLI,1977 e D’ORAZIO,1981).
3.3.2-Il Capo dello Stato- Il Capo dello Stato- al di là delle interpretazioni “mistiche” come “organo politico imparziale” ( su cui v ESPOSITO,1992)- oltre ad essere organo di garanzia preventivo venne visto proprio da Esposito in versione schmittiana come “reggitore dello Stato nelle crisi del sistema” . Nel tempo il ruolo monocratico del Capo dello Stato si è mosso,infatti, dalla figura meramente notarile del periodo degasperiano a quella di stimolo per la attuazione della Costituzione, fino ad arrivare ad un ruolo necessariamente attivo nell’indirizzo politico, soprattutto nei periodi di mancanza di base parlamentare dei governi o in quella di transizione fra regimi(BALDASSARRE-MEZZANOTTE,1985).
3.3.3-La Corte costituzionale- Per il Costituente( espressione ambigua che utilizzo con le dovute cautele) la Corte costituzionale, organo collegiale, doveva invece assumere particolari coloriture di garanzia, anche se il modello si costruì in maniera faticosa. Giorgio La Pira, personalità immaginifica e – poi- mitico sindaco di Firenze, affermò che l’architettura costituzionale italiana vedeva nella Corte costituzionale il punto di copertura (il tetto o la vòlta) dell’edificio . L’intervento di La Pira è della fine novembre 1947 nel corso della discussione avvenuta in Assemblea costituente sul tema della Corte costituzionale ed esprime la posizione cattolica, che contribuisce a superare le forti remore interne alla sinistre, ma anche agli esponenti del ceto politico liberale(ad es. Nitti) .
A differenza della figura del Capo dello Stato ( il cui gioco interpretativo risultava già allora più conosciuto sia dal punto di vista teorico che pratico), non era però affatto chiaro come la Corte costituzionale sarebbe stata formalmente modellata e come praticamente essa sarebbe riuscita a collegare in maniera opportuna il giuridico con il politico.
In progress alla Corte , come organo collegiale, furono affidate funzioni di controllo della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge attraverso il giudizio incidentale, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le regioni, il giudizio sui procedimenti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e dei ministri ; ed infine il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo.
Tra modello statunitense di controllo diffuso e quello austriaco di controllo accentrato il costituente parve ,in un primo tempo, scegliere il modello accentrato kelseniano, per poi rettificare il tiro con l’accesso attraverso il giudizio incidentale. La più importante competenza della Corte disegnava in questo modo un modello che è stato definito misto ( ma anche ambiguo) tra politico e giurisdizionale In questo modo il tetto (o la copertura) è divenuto uno snodo tra politica e diritto, tra politica e giurisdizione. Poiché le immagini possiedono una importanza rilevante, la vòlta di La Pira nel tempo il ruolo della Corte venne interpretato come quello di uno strumento dinamico un capace di mettere in collegamento, nell’ambito dello Stato costituzionale, politica e diritto. In questa specifica prospettiva la Corte si è trasformata in un vero e proprio snodo idraulico capace di adeguarsi alle esigenze provenienti dalla società civile, ma anche di allargare la propria copertura istituzionale sia sul piano della giurisdizione sia su quello della politica.
Nel tempo ,completando il disegno del Costituente la Corte costituzionale ha assunto ,dunque, la forma di una copertura snodata al sistema idraulico costituzionale, in cui i liquidi vengono incanalati e regolati sulla base dei valori costituzionali. La sua funzione è regolare il livello opportuno degli stessi, provvedendo a mantenere adeguata la pressione in coordinamento con le esigenze del sistema.

4-La Corte costituzionale e l’affermazione dello Stato di diritto costituzionale in Italia.
4.1-Generalità-Affronto l’analisi del ruolo della Corte costituzionale sia come soggetto passivo che come soggetto attivo sulla base della griglia temporale storico-politica prima evidenziata e delle competenze ad essa attribuite.
Come si vedrà , nella prima fase di attività il nucleo fondamentale dell’attività della Corte fu concentrato sui giudizi incidentali,mentre quelli in via principale seguirono lo sviluppo faticoso del regionalismo italiano. L’impegno relativo ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è ,invece, aumentato soprattutto in relazione al rapporto conflittuale tra ceto politico- magistratura; la giurisprudenza sull’ammissibilità dei referendum si è ,infine, assestata tra la fine degli anni Settanta e il decennio successivo.

4.2-La fase istitutiva della Corte:1948-1955- Come si è osservato, si può dire che, dopo averla progettata a grandi linee, la edificazione pratica del tetto non fu facile e molte furono le remore culturali e politiche all’adozione del sindacato di costituzionalità. Quando parlo di remore culturali mi riferisco non soltanto a quelle dei soggetti del ceto politico , ma anche allo stesso mondo dei giuristi nelle sue differenti stratificazioni(giudici,avvocati, dottrina,burocrazia in genere).
Nel primi anni di storia della Costituzione,caratterizzati dalla contrapposizione tra le forze politiche sulla base delle linee della “guerra fredda” la Corte costituzionale risentì anche dell’ostruzionismo della maggioranza nei confronti dell’applicazione della Costituzione e dell’interpretazione maggioritaria che ad essa si voleva dare, alternativa a quella compromissoria ed integratrice. Mentre alcune architravi vennero posate immediatamente prima delle elezioni del 18 aprile 1948 (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), le tegole del tetto vennero posate , dunque, con difficoltà alla vigilia del grande scontro sul sistema elettorale con premio di maggioranza (Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale, e L. 11 marzo 1953, n. 87Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).
La concezione maggioritaria, che prevalse tra le forze che sostenevano la coalizione centrista degasperiana, possedeva una duplicità non trascurabile: da un lato voleva stabilizzare i partiti pro-sistema, dall’altro si mostrava sostanzialmente insofferente verso lo stesso testo costituzionale che veniva considerato come una camicia di nesso per il governo. Il mancato successo della legge elettorale con premio di maggioranza nel quadro di una situazione internazionale migliorata fece scegliere la via alternativa dell’integrazione tra le forze presenti nel sistema all’interno dell’alveo costituzionale .In questo quadro, dove il principio maggioritario non poteva essere che essere integrato da quello minoritario(LAVAGNA1952;BASSO,1958), si procedette all’attuazione della Corte costituzionale e degli altri istituti di garanzia previsti in Cost.(ad es. il CSM).
4.3-La fase applicative della Costituzione:1956-1968-Da questo momento sino al 1968 la Corte costituzionale non soltanto tese ad affermare il proprio ruolo, ma provvide anche a ripulire progressivamente il panorama normativo dai residui autoritari liberali e fascisti con particolare attenzione per gli artt. 13,21 e 24 della Cost.(RODOTA’,1999;PACE,2003). L’opera di Sauberung del contesto costituzionale venne operato sin dalle prime due sentenze del 1956 sugli artt. 113 e 115 del T.U. di P.S.. C’è da dire che nonostante simili decisioni la Corte,preoccupata della necessità di assumere un ruolo adeguato sia nei confronti del potere politico,sia della giurisdizione) mantenne una posizione sostanzialmente riservata nei confronti del potere legislativo sino alla metà degli anni Sessanta, per poi incidere in maniera sempre più incisiva anche in connessione con l’azione della magistratura ordinaria e con il nuovo clima politico,derivante dall’alleanza di centro- sinistra.
4.4-La grande transizione e la necessaria supplenza:1968-1991-Dalla fine degli anni Sessanta alla metà del decennio successivo la Corte provvide ad operare il completamento dell’opera di ripulitura della legislazione pre-costituzionale e si impegnò sul terreno del principio di eguaglianza e dei diritti sociali.
E’ in questa fase che,dal punto di vista tecnico, si arricchì il parco degli strumenti utilizzati dalla Consulta per influire e colloquiare sia con i giudici che con il potere politico. Alle sentenze di accoglimento e di rigetto previste in origine si affiancarono, da un lato, le sentenze interpretative (di accoglimento e di rigetto), che avevano per destinatari i magistrati delle più varie giurisdizioni, e quelle manipolative (additive e sostitutive), che si rivolgevano al potere politico ed in particolare a quello legislative(CHELI,2000).
La Corte ha esercitato ,dunque, la sua funzione strategica (ma cauta) in un sistema politico – costituzionale, che – sino alla fine degli anni Ottanta – riuscì a tenere nonostante la persistente crisi politico-partitica e l’assalto terroristico. In questa congiuntura, la Corte non soltanto continuò ad operare con la consueta tattica dell’opportunità politica ( OCCHIOCUPO,2006), ma sviluppò in maniera esplicita la propria giurisprudenza sui principi supremi, frutto della discussione fra costituzionalisti degli anni Trenta, prima come limite alla recezione dei Trattati lateranensi,poi come punto fermo nel dibattito sulle grandi riforme istituzionali (LANCHESTER,2004). In quello stesso periodo la Corte si aprì sempre più all’Europa ed ampliò in maniera incrementale l’utilizzazione del criterio di ragionevolezza(SORRENTINO), ma non intervenne in modo efficace sul piano degli assetti delle comunicazioni radiotelevisive, divenendo così corresponsabile di cedimenti non commendevoli.
In questa fase la Corte fu impegnata anche sul lato dell’individuazione dei criteri di ammissibilità dei quesiti referendari,di cui la sent. 16 del 1978 costituisce una vera e propria architrave(GIGLIOTTI,2009), e fu investita dagli effetti del processo Lockeed, che ne immobilizzò l’attività per parecchio tempo , procurando un arretrato che solo verso la fine degli anni Ottanta venne smaltito attraverso innovazioni procedurali ed organizzative.
4.5.La crisi di regime e il riallineamento incompiuto:1991-2008- La Corte, che era sostanzialmente riuscita mantenere indenne e ad implementare la propria funzione di snodo e di stimolo, assistette ed in un certo modo favorì la crisi di regime che investì l’ordinamento sulla base del mutato panorama internazionale, dell’impossibilità di finanziare il consenso a causa del deficit pubblico, della nascita di partiti regionalisti e dell’elevata corruzione. Le sentenze sull’ammissibilità dei referendum sulla materia elettorale(1991 e 1993) costituirono la leva della vera e propria crisi di regime, che investì l’ordinamento(CHELI,2000). In questo periodo, stanti le modifiche costituzionali di cui all’art. 68 della Cost. e la persistenza di un inaccettabile conflitto di interesse, si è accentuato il conflitto accennato tra ceto politico e magistratura, in cui la Corte è stata ripetutamente costretta ad intervenire (RIVOSECCHI,2003), mentre la stessa non solo ha praticamente riscritto la riforma del titolo V del 2001, ma è stata costretta a risolvere delicati problemi (ad es., la sostituzione di un Ministro colpito da sfiducia individuale:v. sent. n.7/1996;o la questione relativa alla concessione della grazia:v. sent. 200/2006)(TONDI DELLA MURA ET AL.,2005) .
5-ConclusioniLa Corte ha sviluppato negli ultimi Cinquanta anni non soltanto una giurisprudenza incisiva che ha influito sui singoli e sui gruppi, ma ha indubbiamente svolto una serie di funzioni , che costituiscono l’estensione dell’idea che il Costituente si era fatto della copertura costituzionale ad essa attribuita. E’,però, inutile negare che la stessa Corte ha risentito della persistente incertezza del processo di transizione istituzionale italiano. La crisi di regime del 1993/94 ha rivelato una società civile molto mobile ed più omogeneizzata di quanto non fosse il nuovo ceto politico. La premessa alla riforma elettorale forzata del 1993 fu appunto la progressiva omogeneizzazione della società civile e dei partners, che la rappresentavano. Già Costantino Mortati ,che era stato assertore di meccanismi elettorali proiettivi sulla base di considerazioni metagiuridiche, negli anni Settanta aveva supportato l’adozione di regole di trasformazione dei voti in seggi di tipo selettivo(v. MORTATI,art. 1,in Commentario Branca).Una simile impostazione e l’uso di uno strumento rozzo come il referendum elettorale per rompere in circolo vizioso del riformatore ed introdurre l’innovazione istituzionale in maniera forzata ha comportato parecchi problemi e profonde disillusioni.
La “democrazia difficile” italiana è divenuta nella “transizione infinita” una democrazia a “basso rendimento”,in cui i soggetti politicamente rilevanti non si fidano reciprocamente,mentre la partecipazione politica si è sempre più abbassata (così come gli standard comportamentali) e si appalesano tensioni centrifughe. Di qui tensioni che si sono riflesse nei conflitti sullo stesso patto costituzionale. Di qui il tentativo di rilegittimare la stessa costituzione attraverso una commissione bicamerale ad hoc ,che ha costituito una vera e propria rottura della procedura di revisione costituzionale (L. cost. n. 1 1997);di qui le innovazioni a Costituzione vigente (legge Bassanini) con effetti a cascata sulla stessa amministrazione burocratica,;di qui la citata riforma del titolo V della costituzione alla fine della legislatura 1996-2001 e la risposta del II Governo Berlusconi con una maxi riforma della costituzione bocciata attraverso il referendum confermativo del 2006.
In un simile clima, che ha visto un ulteriore cambiamento del sistema elettorale(2005) , la permanenza del conflitto di interessi e la introduzione del cosiddetto “lodo Alfano” al fine di sterilizzare i processi per le più alte cariche dello Stato, la stessa Corte( che già nel 2004 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art.1 del cosiddetto “lodo Schifani” con la sent. n.24 di quell’anno) non poteva uscire indenne, mettendo al centro dell’attenzione criteri di selezione e metodo di presa delle decisioni del collegio.
Se è vero che gli organi di garanzia disegnati dal Costituente(Capo dello Stato e Corte costituzionale) in sostanza stanno funzionando egregiamente per mantenere sotto controllo la situazione, essi soffrono indubbiamente delle tensioni esterne. Il Capo dello Stato è stato oggetto di attacchi scomposti sul problema del “fine vita”(Caso Englaro), mentre la Corte proprio in queste settimane è stata scossa dalla polemica sulla cena a cui hanno partecipato due giudici costituzionali con il presidente del Consiglio ed il ministro della giustizia, nonostante sia prevista la discussione del già citato “lodo Alfano” per il prossimo ottobre.
Un simile episodio dimostra che sbandamenti verso una esplicita politicizzazione dei giudici oltre la normale convenienza siano sempre presenti,soprattutto quando il clima si fa torrido, impedendo passi in avanti verso la laicizzazione della Corte, con la possibilità per i membri della stessa di esprimere una opinione dissenziente,tipica di situazioni di tendenziale normalità tra politica e diritto.
Se a questo punto si vuole sinteticamente evidenziare una differenza di storia costituzionale recente tra situazione italiana e tedesca,la si può cercare- in modo esemplare- proprio a questo proposito. Il Sondervotum venne introdotto in Germania con la 4a legge di revisione del Bundesverfassungsgericht del 21 Dicembre 1970(v. § 30 Abs. 2), proprio alle spalle della grosse Koalition e nel momento in cui per la prima volta si formò un Governo che mise all’opposizione la CDU/CSU(I Governo Brandt).
Trovo significativo che le richieste per l’introduzione dell’opinione dissenziente in Italia , per cui si era speso circa nello stesso periodo Costantino Mortati nel momento in cui riteneva che stava completandosi il processo di omogeneizzazione(MORATI,1964), siano state respinte ancora in questi ultimi anni attraverso l’ideologia dell’unanimità e della compattezza collegiale(ZAGREBELSKY).
Come traspare dalla testimonianza di numerosi componenti della Corte(v. CARNEVALE-COLAPIETRO,2008), si tratta di una estremizzazione della tesi della diversità italiana , che nega il dato di fatto di come i giudizi delle Corti (e della stessa Corte italiana) siano controversi e a maggioranza. Si tratta dell’eredità tralaticia delle difese erte dagli organi giurisdizionali nei confronti delle pressioni del potere esecutivo, che ha radici nel mondo dell’ancien régime e il cui richiamo certifica la peculiarità di una situazione, che invece di migliorare peggiora. Ma si tratta anche di una difesa correlata alla funzione di un organo che come piattaforma snodata subisce la dinamica attiva e reattiva dei soggetti che controlla.

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