Diritto islamico





La  famiglia  giuridica  islamica

Famiglia  giuridica  islamica( per   la diffusione cartografica  e  particolari v.
http://www.law.emory.edu/IFL/index2.html )

Il diritto tradizionale o religioso:la  famiglia  mussulmana

 Cosa significa Islam ?
letteralmente “sottomissione ad Allàh“.
  Nel Corano si trovano gli insegnamenti di Dio – Allàh.
 L´Islàm è il Codice di vita, che si fonda sul Corano e sulla Sunna del Profeta.

Il  Corano

Alcune   religioni  posseggono  le loro  tradizioni sacre raccolte in un “libro”:gli ebrei nella Torah (il  Pentateuco), i cristiani nel  Vangelo, gli indù nei Veda, i taoisti nel Tao Te Ching di Lao Tzu , i musulmani nel Corano.
Il Corano (Quran: “recitare ad alta voce“ ;”la  recitazione”)  costituisce il testo della rivelazione coranica (nella versione originale in lingua araba) ed è immutabile nel corso dei secoli.

La Sunna  e  l’identità islamica

  La parola Sunna significa “pratica di vita” e nella pratica di vita del Profeta ci sono esempi da imitare e modelli di comportamento da mettere in atto, per chi vuole vivere l´Islàm.

 Il nome di chi possiede l´identità islamica è quello di muslim (musulmano  ovvero  sottomesso  a  Dio ).

 Musulmano è – dunque-  chi  sottomesso ad Allàh,  crede    ed   esercita   l’Islam    fondando   la  propria  vita  su cinque regole essenziali   denominate    “pilastri”

I   fondamenti   dell´Islam

Le cinque regole essenziali (pilastri)  del Codice di vita islamico sono  :

  La Testimonianza di Fede;
   La Preghiera;
   L´Elemosina;
   Il Digiuno;
   Il Pellegrinaggio;

Questi pilastri dell´Islam  costituiscono  gli atti di culto  considerati  fondamentali   per  la  religiosità musulmana e  sono  recuperabili  essenzialmente  nel   Corano, mentre le regole dettagliate per la loro attuazione pratica si trovano nell´Insegnamento orale del Profeta e nella sua Sunna.
 

L’Islam politico
L´Islam è  una  religione che   richiede    una coerente conduzione della propria vita nella società umana. Maometto (570-632)   fu   profeta e   capo di una Comunità (Umma)  con  precise valenze politiche.
 Costretto  a  trasferirsi   dalla  Mecca verso la città-oasi di Yathrib, poi rinominata Medina  dalla ostilità dei suoi concittadini che temevano di veder danneggiati i propri interessi commerciali nel 622 d. C., Maometto   conquistò  successivamente   il potere in tutta la regione del Hijàz.
  Alla sua morte (632) fu creato l´istituto del califfato (Califfo = Vicario  o successore), che tra il 632 e il 661 annoverò quattro successori politici di Maometto  e che, ancor oggi, viene   chiamato “ortodosso” (rāshid ).
  Nel corso di quest´epoca furono realizzate le prime conquiste della Siria-Palestina, dell´Egitto, della Mesopotamia e di parte della Persia.

 Dal 661 al 750 il califfato fu gestito invece dal clan omayyade della tribù meccana dei Quraysh
 Dal 750 al 1258 il califfato fu appannaggio del clan hascemita degli Abbasidi, più strettamente imparentato del precedente al Profeta.
 Già dal IX secolo però il califfato si frantumò per le amplissime dimensioni raggiunte e per le pressioni regionalistiche.
 Una parziale unificazione di molte aree sunnite del Vicino Oriente fu conseguita, a partire dal XVI secolo, dal Sultanato (sunnita) turco ottomano, mentre nell‘ Iràn la dinastia (sciita) safavide avviò un rinascimento culturale e politico, che riuscì a reggere ai colpi degli eserciti ottomani e ai loro tentativi di assoggettamento.
 L‘ Impero Ottomano — che da un certo momento in poi si definì nuovo califfato e come tale fu riconosciuto col Trattato di Küçük Qainargè  ,firmato nel 1774  con la  Russia — si sfaldò al termine del I conflitto mondiale, coinvolto  nella   sconfitta della Germania e dell‘ Austria-Ungheria.
 La Repubblica turca, sorta grazie al gen. Mustafa Kemal, poi chiamato Atatürk (“padre dei Turchi”), dichiarò conclusa l´esperienza del  califfato  nel 1924, in un´apposita assise svoltasi ad Ankara, mentre i Paesi arabi cadevano sotto l´amministrazione mandataria britannica e francese fino al conseguimento della loro piena indipendenza negli anni successivi al II conflitto mondiale.

Le fonti dell´Islamismo
 

Le  fonti  del  diritto  islamico ( fiqh : comprendere ; capire)  si  identificano    con  quelle    della teologia islamica. Il termine Sharia (dal  verbo  shara´a ) connette   l’idea del “spiritual law” ed  il “system of divine law”, recuperabile  nel   Corano .

Sharia e Fiqh
 La  sharia   e  il fiqh  si  pongono nel  rapporto  generale – particolare.  Anche il giurista in senso occidentale non esiste per il diritto islamico, che nella figura del “sapiente” ( l’alim ; pl. Ulama)   riconosce   il teologo-giurista esperto di fiqh, che   si   esprime  attraverso   pronunzie   (fatwa) . Ne  consegue  che   , negli stati islamici, le  facoltà di giurisprudenza   divergono  da quelle occidentali.

Le fonti teologico-giuridiche sono quattro(i  primi fondamenti  attivi;i  secondi  passivi):
1. Il Corano;
2. la tradizione sacra (sunnah);
3. l´opinione concorde(l’ijmā);
4. l´interpretazione analogica(qiyās).
A queste si aggiungono alcune fonti non canoniche, usate però di fatto nella vita giuridica degli stati islamici.

1-Il Corano

Da Quran: “recitare ad alta voce“ è diviso in 114 sure(capitoli),   le  cui  origini   si  porrebbero     in  un modello del libro conservato in cielo(http://www.corano.it/menu_sx.html ). Parti di esso vennero di volta in volta rivelate a  Maometto  , che le dettò ai seguaci.
Il Corano contiene ,quindi,   la  parola  di  Dio  attraverso  Maometto, suo    profeta  che    ne   manifesta   la volontà .
Il Corano non è un libro organico, ma  articolato  sulla  base   di   un  ordine     che  non  è  quello  del  modello  originario  , mentre    la  stessa   rivelazione  di  Maometto     è  stata     accorpata  dopo  la   sua  morte  , secondo parametri   di  argomento  ,di tipo  temporale  ed  anche  letterari.
Solo  circa   il 10%   dei 6237 versetti che compongono il  corano   fa   riferimento   a temi giuridici.

2-La Sunnah
La parola araba che suona “Sunnah” indica – come  già  detto- il concetto che nella lingua italiana viene espresso dalla parola ” la Pratica”, ” la Linea di Condotta“
Nel Corano si legge : “Non troverete nessun cambiamento nella sunnah [la linea di condotta] di Allah!” (Corano 33,62)
La parola araba che suona “Hadith” esprime  il concetto di  “tradizione” (trasmissione orale della notizia di un detto, di un atto, di un fatto).
Nell´uso corrente queste due parole sono adoperate per indicare la Linea di condotta islamica di  Maometto  , che è  stata  trasmessa  di generazione in generazione, oralmente, mediante una catena di persone degne di fede il cui primo anello è un testimone   ,  appartenente alla cerchia dei seguaci del Profeta.

La Sunnah, si riferisce in particolare a quelle pratiche  del Profeta che sono state parte integrante della sua Missione Profetica e che   sono  state seguite dai suoi compagni.
Una Sunnah, cioè una pratica islamica, viene trasmessa attraverso l´osservazione, l´imitazione e attraverso l´insegnamento.
 
Una “tradizione“  (hadith), dunque, deve essere un racconto tramandato da una catena ininterrotta di narratori attendibili e avente per oggetto un comportamento di Maometto, il cui agire era stato ispirato da Dio.
La  questione   è    sapere  quali hadith siano da ritenere attendibili: una collezione di hadith del IX secolo ne elenca  circa 300.000, di cui soltanto 8000 ritenuti autentici.
Nel IX secolo vennero preparate raccolte di hadith  ,che riferivano i comportamenti( espressi  o  inespressi)  del Profeta, da cui si potevano desumere regole di comportamento non estrinsecate  dal Corano. Il loro insieme costituisce la tradizione sacra o sunna ,  che  viene  seguita    dai musulmani  sunniti.
 Dopo la scomparsa del Profeta, vennero fatte delle Raccolte di Ahadith  ed ogni testimonianza era preceduta dalla Catena dei Trasmettitori (Isnad=sostegno ); ad esempio ,il Tale ha raccontato che il Tal altro raccontò di aver udito Omar dire: L´Inviato di Allah disse :”…”.
 I compilatori delle raccolte riportavano anche notizie sul tenore letterale dei testi.
Libri Canonici di Hadith
La    necessità  di  conoscere  la posizione  di  Maometto   si   sostanziò  nella  raccolta    orale    ,  ma  anche scritta   delle   testimonianze.
Le collezioni  scritte  di testimonianze    avevano lo scopo di raccogliere materiale utile per la risoluzione di questioni di diritto e di dottrina religiosa  e  dovevano  possedere requisiti  di  assoluta garanzia di autenticità

 I più autorevoli libri di Hadith sono:
 1) Sahih scritto da Bukhari ( 194-256 dopo l´Egira)[http://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari ]  2) Sahih scritto da Muslim ( 202-261 dopo l´Egira)[http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Hanbal] (Il Sahih di Bukhari è superiore al Sahih di Muslim per metodo di classificazione).
Ci sono, poi, altri 4 libri di Hadith che sono conosciuti come la Sunnah di:
 3) Abu Dawud ( 202-257 d. E.)[http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Abu_Da´ud ]  4) Tirmidhi ( m. 279 d. E.)[http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Tirmidhi]  5) Nassa Õi ( 215-303 d. E.)
 6) Ibnu Maya ( 209-273 d. E.)
Questi libri di Hadith sono il frutto dell´iniziativa personale dei ricercatori e compilatori delle raccolte.
Ogni libro è stato sottoposto, prima di essere accettato come fonte autentica di notizie relative agli insegnamenti del Profeta, ad un accurato esame critico da parte della comunità islamica.
Criteri per l´accettazione di un Hadith

Al fine di verificare l´autenticità delle tradizioni, si   è  formata  nel  tempo  una categoria di studiosi   ha  dato  vita    alla scienza religiosa del Hadith (ailmu_l_hadith).
Gli studiosi del Hadith (detti Muhaddithin)   hanno  adottato   il seguente metodo di indagine :
 Per prima cosa essi operano  ricerche per accertare se la catena di trasmissione (isnad) porta fino ad una persona presente al fatto;
 accertata l´esistenza di una catena di trasmissioni valida, essi esaminano  l´attendibilità di ciascuno dei trasmettitori,analizzando vita, carattere, interessi , attività, affidabilità  morale  e  fisica .Migliaia di Muhaddithin hanno dedicato    la   vita   alla ricerca di ogni minimo dettaglio sulle vite dei trasmettitori delle tradizioni sul Profeta. Sulla  base  di   simili  ricerche  si  conosce   la  biografia completa di circa 100.000 persone che furono coinvolte nelle tradizioni.
 Dopo aver accertato l´attendibilità e la veridicità del trasmettitore l’analisi viene   estesa  alla credibilità del detto o del fatto.

Criteri per l´accettazione di un Hadith
Il criterio per scartare una tradizione per difetto di credibilità era il seguente:
1- il fatto o il detto è contrario agli insegnamenti del Corano e della Sunnah ed è in contraddizione con altri Hadith;
2- la tradizione attribuisce al Profeta delle assurdità;
3- il fatto o il detto sono contrari a fatti provati;
4- oppure si contraddicono internamente ;
5- la tradizione riporta un evento che, se fosse realmente accaduto, centinaia di persone lo avrebbero osservato, mentre solo una persona ne ha riferito;
6- la tradizione contiene parole sconvenienti o addirittura volgari; o profezie di eventi futuri con date specifiche; o minaccia castighi tremendi per piccole mancanze; o promette enormi ricompense per adempimenti di marginale importanza.
Questi canoni per vagliare la credibilità della tradizione sono stati desunti da esempi forniti dai Compagni del Profeta.
Classificazione degli Hadith

 Gli hadith sono stati divisi in 3 gruppi principali:
1) Sahih : cioé degno di fiducia e attendibile (autentico);
2) Hasan : buono;
3) Da Da’if : debole.
Ci sono, inoltre, degli Ahadith il carattere è incerto o  addirittura Maudu`   ovvero   “fabbricati”  e  quindi  falsi  .
 Tutti gli Ahadith presentati da Bukhari e da Muslim hanno il carattere Sahih.
 Sono altresì sahih tutti gli altri Ahadith che, pur non facendo parte delle raccolte di Bukhari e di Muslim, hanno superato positivamente l´esame a cui sono stati sottoposti dai Muhaddithin.
Classificazione degli Hadith
 Le tradizioni Hasan sono quelle la cui fonte è nota e i cui trasmettitori sono conosciuti per la loro affidabilità e la loro precisione; tutte queste tradizioni sono accettate dalla maggior parte degli insegnanti, dei dottori della legge islamica e dei giuristi. Le tradizioni Hasan sono state riconosciute come base valida per decisioni legali nella giurisprudenza islamica.
 Le tradizioni Da’if (deboli)  non possono essere ,invece, poste a fondamento di decisioni giurisprudenziali e di pareri legali,anche  se possono essere citate.Esistono diversi gradi di debolezza che vanno dalla mancanza di un anello nella catena delle trasmissioni alla completa invenzione del detto o del fatto attribuito, in tal caso falsamente, al Profeta .

Esempi  di  argomenti  trattati   dal Hadith
Il Hadith tratta tutti gli argomenti relativi a tutti gli aspetti della vita.
Il Bukhari divise la sua opera in 97 libri.
– 3 libri riguardano: l´Inizio della Rivelazione, la fede e la Conoscenza
– 30 libri trattano: l´Adorazione Islamica (Salah), l´Imposta Coranica (Zakat), la Visita alla Mecca (Hajj) , il Digiuno (Saum)
– 22 libri trattano: Affari commerciali, Amministrazione Pubblica, Lavoro , Giustizia.
– 3 Libri trattano: il Jihad ( lo sforzo – la lotta per la causa di Allah), i Dhimmi (sudditi non musulmani dell´Impero Islamico)
– 1 libro tratta della Creazione.
– 4 Libri trattano dei Profeti e le buone qualità dei Compagni del Profeta(pbsl)
– 1 libro tratta dell´ Attività del Profeta(pbsl) a Medina.
– 2 libri trattano dei Commenti relativi ai passi del Corano.
– 3 libri trattano: del Matrimonio, del Divorzio, del Mantenimento della Famiglia
– 26 libri trattano temi diversi: cibo, bevande, abiti, buone maniere
– Il 96° libro del Sahih di Bukhari sottolinea l´importanza di obbedire al Corano e di attenersi agli esempi del Profeta come ci vengono insegnati nella Sunnah.
– Il 97°  libro tratta, infine, nel Tawid (Tawid è il principio dell´Unicità Unità e Unipersonalità di Allah).
 
 

3-Ijma: l´opinione concorde della comunità dei  giuristi –teologi .
 
Corano e Sunnah, interpretati anche secondo tecniche minuziose, lasciano però ancora qualche problema insoluto, né i pareri degli ulema possono   forza sufficiente ad integrare la parola di Dio.
In  proposito  una tradizione della Sunnah afferma che, se la comunità dei giuristi- teologi dà il suo consenso generale ad una teoria, questa non può essere errata. Questo consenso (ijma) è  interpretato   come il consenso dei giurisperiti più autorevoli, purché il loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere chiaramente formulato.
 

4-Qiyas: l´interpretazione analogica.
–  
 L´analogia costituisce   un apporto esterno all´islam, che si  introduce   nell’Islam   quando  questo   viene  a  contatto     con  ordinamenti di cultura irano-ellenistica;essa   si  sviluppa sotto la dinastia degli Abbàsidi (tra  il   700 e  l’800 d.C.).  In  questo  periodo il diritto islamico assunse la sua forma odierna e in essa si cristallizzò.
 Questa fonte è specificamente giuridica, nel senso che l´uso dell´analogia   produsse    gravi controversie nella soluzione di casi giudiziari , perché si riteneva empio usare la ragione umana per colmare un´apparente lacuna divina.
 Ad  es.: il  riconoscimento  alla donna, vittima di un reato, di  un indennizzo pari alla metà di quello che spetta   ad un uomo, perché all´uomo spetta un´eredità doppia che alla donna.

 

Le fonti non canoniche

L´estensione delle conquiste islamiche islamiche e il perdurare di grandi stati islamici fino al secolo XIX rese  necessario    l’integrazione sistema classico delle fonti con altri strumenti, legati a una più sviluppata attività legislativa e giudiziaria, ovvero a particolari tradizioni locali. Va ricordato, però, che le fonti non canoniche non fanno parte delle fonti classiche islamiche appena sopra elencate.

1- Urf: la consuetudine.
Bisogna distinguere i paesi islamici retti da un diritto consuetudinario non islamico (come l´Indonesia) e i paesi di diritto islamico in cui la consuetudine (urf) sembra essere esclusa dalle fonti del diritto. L´urf, tuttavia, possiede   un suo ruolo  non ufficiale, legato a situazioni anteriori all´islamizzazione di un certo territorio, e contribuisce a integrare il diritto islamico. Una consuetudine locale, ad esempio, può stabilire il termine entro cui deve essere pagata la dote.

2-Le decisioni giudiziarie
Anch´esse tendono ad integrare il  diritto  islamico  : i malikiti seguivano le pronunce di Medina, gli hanbaliti e hanafiti quelle irachene e gli shafiiti quelle della Mecca.
Le fonti non canoniche
3-Qanun: il decreto del sovrano
 
L´assestamento dell´impero islamico e, in seguito, la formazione di parlamenti generarono come ultima fonte il decreto del sovrano del singolo paese, introducendo così una duplice giurisdizione: mentre il cadi, giudice monocratico religioso, continuò ad applicare la legge sacra, i tribunali laici applicarono il qanun.

4-Maslaba: il pubblico interesse
In   tempi   più recenti si   è  fatto   ricorso al concetto di pubblico interesse. In Tunisia, ad esempio, si introdusse un limite alla poligamia sottolineando che un uomo non può comportarsi in modo eguale verso tutte le mogli e che questa ineguaglianza di trattamento (soprattutto economico), oltre a essere contraria al dettame coranico, è contraria anche al pubblico interesse.
 
Le Confessioni dell´Islam
I  Sunniti

I Sunniti (Ahl al Sunna Wal-Jama´a: le genti della tradizione e della comunità) si presentano come i depositari dell´ortodossia islamica, perché sono rimasti fedeli alla “tradizione” del Profeta. Si oppongono, con maggiore o minore violenza, a tutte le “dissidenze” dell´ISLAM.
I Sunniti, che pretendono di essere i soli ortodossi interpreti della volontà di Maometto, costituiscono la maggioranza dei musulmani: riconoscono legittimi i primi quattro califfi elettivi e sulla scorta di questa divergenza sono andati elaborando una dottrina che si stacca in qualche punto da quella delle altre sette. Attualmente i sunniti (gli ortodossi, coloro che seguono laSunnah , ovvero la tradizione musulmana) rappresentano la maggioranza dei musulmani.
Il sunnismo, ramo maggioritario dell´Islam, accetta l´interpretazione delle quattro grandi scuole giuridiche (Madhabit) dell´VIII e del IX secolo: l´hanafismo, il malikismo, lo sciafismo e l´hanbalismo.

 

Gli Sciiti
 Alla morte del Profeta   Maometto , nel 632, un gruppo di musulmani si radunò intorno ad Ali (Shi´at ali, partito di ali)  . Essi  ritenevano il Califfato e l´Imamato spettassero                                di diritto  ad   Ali ,cugino  e  genero   di  Maometto  ed unico successore legittimo del profeta alla guida della comunità .Usurpatori sarebbero quindi i tre califfi precedenti, riconosciuti invece dai Sunniti e, con essi, i fondatori della dinastia Omayyadi, anch’ essi detentori del califfato; infine quanti, come i Kharigiti, si ribellarono all´autorità di Alì, che venne assassinato nel 661 d.C.
 Poiché  dal  IX  secolo     la  discendenza   degli  Imam  si   è  interrotta, gli Sciiti si sono divisi in diverse sette a seconda degli Imam riconosciuti.
 Le loro dottrine principali vengono tutte essenzialmente elaborate intorno alla teoria dell´Imamato e del Mahdi.Gli sciiti riconoscono ,infatti,la guida non di un califfo – sovrano che, a loro avviso  , non ha alcun rapporto privilegiato con la divinità – bensì di un Imam (una guida) che, appartenente alla famiglia di Ali, è dotato di potere sia temporale sia spirituale. La maggior parte degli sciiti si trova oggi in Iran.
Le  altre  confessioni: BAKILITI; DRUSI; YAZIDI; IBADITI; KHARIJITI; MUTAZILITI; WAHABITI;HASHEMITI ;ASSASSINI; ZAYDITI;ISMAILITI; CARMATI
;FATIMIDI;NIZARITI;MUSTA´LIENI;DUODECIMANI o IMAMITI;NUSAIRITI ; ALAWITI; MAHDIYA; SANUSI´A;AHMADITI ;AHL-I-HAQQ; SHAIKHISMO;  BABISMO e BAHA´ISMO.

Le Scuole Giuridiche

 MUTAZILITA
 Le QUATTRO SCUOLE SUNNITE(HANAFITA;MALIKITA ;SHAFIITA ; HANBALITA)

La   scuola   Mutazilita
 MUTAZILITA La prima vera e propria scuola teologica, quella dei mutaziliti, sorta intorno alla metà del IX secolo, tentò per prima una grande mediazione e sintesi tra la visione islamica del mondo e l´apporto di altre tradizioni, in un ardito tentativo di inculturare la loro fede nella nuova epoca in cui vivevano.
 Tra le loro “cinque tesi”, si può ricordare quella del rifiuto di considerare il Corano eterno e increato.La parola di Dio, in quanto sua azione   operata verso l´esterno, non potrebbe  partecipare alle caratteristiche proprie solo della divinità , tra cui appunto l´eternità. Ne  discende   il rifiuto degli antropomorfismi e l´interpretazione allegorica di vari passi del Corano. Una  simile    posizione    venne  ritenuta  troppo intellettualista,capace  di   ridurre   la  divinità  alla  logica   dell´uomo  ,riducendone  la sua assoluta trascendenza. Dopo   essere   stata   per  molto  tempo  emarginata  essa   è  stata   recuperata  dal  moderno  riformismo islamico.
 
Le  scuole   sunnite
  

Dopo la morte di Maometto   sorsero dissensi politici e teologici anche violenti sul modo di interpretare il Corano e di esercitare   il  potere . Nel corso di lotte durate fino al IX secolo, l’Islam si divise in varie sette, di  cui  le   principali   superstiti   sono    la  sunnita  e  la  sciita.

 
Le   scuole   ortodosse
Nel corso dell´assestamento del diritto islamico sotto la dinastia abbàside nell´VIII secolo, le controversie teologiche impedirono che le estensioni analogiche del diritto sacro venissero incanalate in un´unica direzione: nacquero così quattro scuole ortodosse e numerose scuole  considerate eretiche.

 Ancor oggi il diritto islamico dei singoli stati si richiama a queste scuole o riti, spesso presenti in varia proporzione nella medesima nazione. Il diritto islamico non è quindi unitario.

 Le quattro scuole islamiche ortodosse portano il nome del loro fondatore. 

 La scuola HANAFITA (diffusa in Turchia, Egitto, India, Pakistan, e nell´ex URSS) è la più liberale, perché tende a sottolineare il carattere formale del comportamento del fedele ma, una volta rispettata la forma, ammette che con le finzioni si possano ammorbidire certe proibizioni del Corano. Corrente giuridica, fondata da Abu Hanifa (morto nel 767), di origine iraniana. Questa scuola privilegia il giudizio personale (RAY) all´imitazione passiva (TAQLID).
 
La scuola MALIKITA (diffusa nel Maghreb) è rigorosa. Scuola giuridica dal nome di Malik Ibn Annas (morto nel 795 ). Privilegia l´Ijma dei teologi. Unitamente alla scuola hanbalita, rappresenta la tendenza giurisprudenziale più conservatrice.  

La scuola SHAFIITA (diffusa in Indonesia, Siria e Africa orientale) occupa una posizione intermedia tra le due precedenti. Dal nome dell´Imam Shafi´i (morto nell´820). Tra le fonti, privilegia la Sunnah e l´Ijma della comunità. 
 
 Infine, la scuola HANBALITA (la più tradizionalista diffusa in Arabia Saudita) segue quella shafiita per quanto riguarda il ragionamento giuridico, ma esige un rispetto stretto della sunnah e strettissimo del Corano; la sua importanza divenne rilevante nel XX secolo, quando si generò una comunione d´intenti tra gli hanbaliti e il movimento dei wahhabiti, tuttora dominante in Arabia Saudita. Teorico fu Ibn Hanbal, uno dei protagonisti di quanto accadeva a Baghdad nel IX  secolo, ma non bisogna dimenticare che l’Arabia Saudita, con la sua ideologia, ha avuto grande importanza storica. Basti pensare allo stesso Ibn Hanbal, che creò una delle quattro scuole giuridiche dell’Islam sunnita, e che più di tutti invocò il ritorno alla purezza della lettera e il ritorno a coloro che sono chiamati gli antichi di Medina, propugnando l’applicazione, costante nei secoli, del modello idealizzato di Medina. 
 La scuola hanbalita è caratterizzata da un´assoluta fedeltà alle fonti scritte dell´Islam, da un estremo rigore morale (che ha sempre incontrato un enorme consenso popolare) e da un anelito alla purezza dell´Islam delle origini. 
 Le quattro scuole islamiche ortodosse operarono l´estensione del diritto sacro con una certa libertà fino alla caduta della dinastia degli Abbàsidi (avvenuta nel 1258, con la conquista mongola di Bagdad). A partire da quella data non furono più possibili interpretazioni estensive: come si soleva dire, venne chiusa la “porta dello sforzo”. Per i secoli successivi il diritto islamico,quindi, è  rimasto   diversificato  , ma  sostanzialmente   immutabile.

 


      Questa voce è stata pubblicata in: Parlalex, PROGRAMMI DEI CORSI , MATERIALE DIDATTICO E INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI il 08/08/2020 Contrassegna il Permalink.