Renato Briganti, Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi

ABSTRACT

È evidente che occorre individuare un criterio obiettivo, che consenta di elaborare discipline diverse per i diversi beni cd. pubblici. Un criterio valido potrebbe essere quello della loro funzionalizzazione rispetto all’interesse generale. Solo dopo aver individuato categorie di beni omogenei, accomunati dal loro essere strumentali al soddisfacimento dei diritti fondamentali, si potrà stabilire una disciplina efficace rispetto alla tutela degli stessi. A tali parametri si ispira la teoria giuridica dei beni comuni. La nuova impostazione si fonda, innanzitutto su un criterio di distinzione in base al quale i beni non sono presi nella loro oggettività, ma nel loro aspetto funzionale. Tale visione si differenzia da quella codicistica, basata sulla proprietà,che si ritiene inadeguata a soddisfare l’interesse generale, inteso attualmente in una prospettiva universale sotto il profilo territoriale, ed alle generazioni future sotto il profilo temporale.

Nella visione proposta, è necessaria l’esclusione dal diritto proprietario privato di un bene essenziale al soddisfacimento dei diritti fondamentali delle persone, è decisivo in un’ottica che si pone tuttavia al di là del rapporto proprietario, anche di tipo pubblicistico, che introduce la nozione di appartenenza collettiva, come istituto che prevede l’inalienabilità assoluta di beni qualificabili come comuni e che, quindi, impedisce la titolarità di una loro proprietà tanto pubblica quanto privata. Tali beni andrebbero sottratti ad un regime proprietario per essere sottoposti ad un regime di appartenenza alla collettività, attuale e futura. In tal senso il regime nuovo viene ad assumere connotati differenti anche rispetto al paradigma della proprietà pubblica, si muove entro una cultura differente da quella dell’appartenenza individuale. In questa direzione si è mossa la Commissione Rodotà che ha disciplinato i beni in base alla loro funzionalità rispetto ai diritti fondamentali della persona. A dieci anni dalle conclusioni dei lavori di quella commissione si può apprezzare quanto lungimiranti fossero gli approdi di quegli studiosi. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma elaborata dalla Commissione si proponeva di operare una inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, si procedeva all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”.

 It is necessary to identify an objective criterion and, therefore, that can be used as a control parameter for decisions, even political ones (which, precisely, are discretionary but not free and arbitrary) which allows for the development of different disciplines for the various so-called public assets. A valid criterion could be that of their functionalization with respect to the general interest. Only after identifying categories of homogeneous goods, united by their being instrumental to the satisfaction of fundamental rights, will it be possible to establish an effective discipline with respect to the protection of the same, that is of the general interest, different for each category. These parameters are inspired by the legal theory of common goods. The new approach is based, first of all, on a criterion of distinction on the basis of which goods are not taken in their objectivity, but in their functional aspect. This view differs from the codicistic one, based on ownership, which is considered inadequate to satisfy the general interest, currently understood in a universal perspective from the territorial point of view, and to future generations in terms of time.

 In the proposed vision, the aspect of the necessary exclusion from the private owner right of an essential good to the satisfaction of the fundamental rights of people, is fundamental in a perspective that nevertheless sets itself beyond the owner relationship, also of a publicistic nature, which introduces the notion of collective belonging, as an institution that provides the absolute inalienability of assets that can be classified as common and that, therefore, prevents the ownership of their property, both public and private. Such assets should be removed from a proprietary regime to be subjected to a regime of belonging to the community, current and future. In this sense, the new regime takes on different connotations also with respect to the paradigm of public ownership, it moves within a culture different from that of individual belonging. In this direction the Rodotà Commission has moved, which has regulated the assets based on their functionality with respect to fundamental human rights. Ten years after the conclusions of the work of that commission, one can appreciate how far-sighted the scholar’s landings were. From the point of view of the foundations, the reform elaborated by the Commission set out to make a conceptual inversion with respect to the legal traditions of the past. Instead of the classic path that goes “from the regimes to the goods”, we proceeded to the inverse, or “from the goods to the regimes”.

KEYWORDS: Beni comuni, Costituzione italiana, Proprietà pubblica, Commissione Rodotà, Diritto ambientale

 

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Sommario: 1. La tutela giuridica dei beni comuni: un tema “antico”. – 2.Verso una definizione giuridica di beni comuni naturali e sociali: la complessità di un tema. – 3. La disciplina giuridica dei beni e della proprietà pubblica. 3.1 «La proprietà obbliga». 3.2 Razionalismo e individualismo. – 4. L’abusus. 4.1. I beni pubblici mondiali. 4.2 I beni pubblici nazionali. – 5. L’usus. 5.1. I beni pubblici mondiali. 5.2 I beni pubblici nazionali. – 6. Il fructus. 6.1. I beni pubblici mondiali. 6.2 I beni pubblici nazionali. – 7. Oltre la funzione sociale della proprietà. 7.1 “Storica” sentenza della Corte di Cassazione. – 8. La Commissione Rodotà: verso la categoria giuridica dei beni comuni. – 9. Beni comuni, funzione sociale della proprietà e servizi pubblici – 10. La Legge di Iniziativa Popolare. – 11. Conclusioni.

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