Francesco Bocchini, La sussidiarietà tra asimmetrie giudiziali ed asimmetrie sostanziali della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il lavoro si propone di analizzare il senso e la portata del principio di sussidiarietà nel “diritto vivente” della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea mettendo a confronto le due giurisprudenze1. Il problema è esistano asimmetrie giudiziarie della giurisprudenza relative all’applicazione del principio e, quindi, esistano asimmetrie sostanziali, nell’esperienza giuridica. Pertanto, dopo aver evidenziato che il principio di sussidiarietà, pur avendo carattere giuridico e non politico, ha natura di clausola generale2, onde essa è dotata di un elevato grado di elasticità rimessa al giudizio insindacabile della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il lavoro esamina il problema se il principio di sussidiarietà di origine sovranazionale sia applicato, in maniera divergente, nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento sovranazionale. Si domanda, allora, se esso non si configuri tendenzialmente come un Giano bifronte nei due ordinamenti.

La ricerca tende, infatti, a porre in evidenza le asimmetrie tra ordinamento sovranazionale e ordinamento italiano in ordine all’applicazione giurisprudenziale concreta del principio di sussidiarietà a fronte dell’astratta unicità della enunciazione teorica. Invero le asimmetrie sono rilevanti nonostante l’ascendenza europea del principio di sussidiarietà nella Costituzione. La prima asimmetria ha natura politico-istituzionale e concerne la stessa origine storica del principio nei due ordinamenti. In Europa -come apparirà dal lavoro- il principio di sussidiarietà è introdotto per trovare un bilanciamento tra la sovranità storica degli Stati nazionali e la faticosa conquista di uno spazio normativo oltre che politico autonomo dell’Europa. In Italia, invece, il punto di equilibrio è rovesciato, nel senso che, all’opposto, esso si pone tra la sovranità storica dello Stato centralista ed il livello più vicino ai cittadini rappresentato dalle Regioni, che cercano di costruirsi una identità politica e normativa all’interno di uno Stato sovrano. La seconda asimmetria ha natura giuridico-formale, nel senso che mentre in Europa il principio di sussidiarietà viaggia a senso unico, perché sono solo gli Stati a ricorrere contro gli atti legislativi delle istituzioni europee, posto che l’Unione europea non ha mai proposto ricorso contro gli atti legislativi statali per violazione del principio di sussidiarietà, a danno dell’Unione europea, nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà non viaggia su un solo binario, ma su due binari, perché anche lo Stato può ricorrere avverso le leggi regionali per violazione del principio di sussidiarietà a danno dello Stato. La terza asimmetria concerne il fatto che in Europa la Corte di Giustizia è arrivata, dopo un lungo percorso, a controllare le “condizioni sostanziali” che devono ricorrere per l’applicazione del principio di sussidiarietà, laddove la Corte Costituzionale ha controllato, sin dall’inizio, le condizioni “sostanziali” nell’applicazione del principio di sussidiarietà e, di recente, ha richiesto la “concertazione” e, addirittura, l’intesa tra Stato e Regioni, rendendo, così, negoziabile, in concreto, il principio di sussidiarietà, in contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia […]

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SOMMARIO: 1.- Premessa: metodi ed obiettivi. – 2.- La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. – 3.- Sul dualismo tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. – 4.- La giurisprudenza della Corte Costituzionale. – 5.- Consonanze e dissonanze tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte Costituzionale. – 6.- Riflessione finale.

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