Giovanni Chiola, La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?

Nonostante gli importanti impegni assunti sul piano internazionale e comunitario non si è ancora riusciti ad evitare la crisi ecologica che trova la sua espressione più drammatica nei cambiamenti climatici dovuti alle eccessive immissioni di gas nell’atmosfera, all’impoverimento delle biodiversità ed allo sregolato sfruttamento delle risorse globali. Questa impostazione “predatoria della natura” perpetua una logica antropocentrica basata sul dominio incontrastato dell’essere umano che anziché valorizzare gli ecosistemi esistenti, li svuota causando inevitabilmente i fenomeni calamitosi. Tali effetti dimostrano che la tutela dell’ambiente sia del tutto inadeguata e che sia indispensabile, se non addirittura vitale, un approccio del tutto diverso attraverso il quale tutelare tutte le esigenze della natura e delle specie viventi.
La lotta contro il cambiamento climatico ha subìto una forte battuta d’arresto a causa della pandemia da coronavirus anche se ha potuto beneficiare della riduzione delle emissioni nocive di anidride carbonica in ambito domestico, ma soprattutto industriale, causato dal rallentamento dell’economia mondiale. Ciò nonostante, con il sostegno dei movimenti ambientalisti – molti dei quali ispirati dalla giovane Greta Thunberg, come ad esempio, “Fridays for Future” – in Francia, il presidente Macron ha dichiarato di voler sanzionare i crimini contro Madre Terra, quasi anticipando un riconoscimento dei diritti della natura nella Costituzione francese.

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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La necessaria costituzionalizzazione della Deep ecology. – 3. I principi “irrivedibili” della Carta costituzionale e la modifica dell’art. 9 Cost. – 4. L’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. – 5. Il raffronto tra l’art. 9 e l’art. 117, 2° c. lett. “s” Cost. – 6. La tutela degli animali. – 7. L’interesse delle future generazioni. – 8. Le modifiche dell’art. 41 Cost.

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