Stefano Margiotta, Certezza del diritto e diritto positivo

Il significato, molto probabilmente, più attuale e condiviso – e che questo studio condivide – dell’espressione “certezza del diritto” è quello di obiettiva prevedibilità delle conseguenze che l’ordinamento giuridico determina per i nostri comportamenti1.
Questo significato mi pare compendiare, direttamente o indirettamente, i vari profili che di quell’espressione gli studiosi e la giurisprudenza (della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte di giustizia dei diritti dell’Uomo) hanno, di volta in volta, messo in risalto2.
Tale significato comprende, anzitutto, i principi di affidamento delle persone nell’ordinamento e di stabilità della regolamentazione giuridica nel tempo (anche con riguardo alla salvaguardia dei diritti quesiti). Principi talora definiti espressione della «certezza del diritto in senso soggettivo»3 e «corollario del principio di certezza del diritto»4 e che la Corte Costituzionale ha frequentemente applicato quando si è trattato di dichiarare l’illegittimità costituzionale di irrazionali norme irretroattive, talvolta “mascherate” da norme d’interpretazione autentica. Ed infatti l’idea di un ordinamento dagli effetti imprevedibili comprende quella dell’instabilità determinata da norme che scombinano relazioni giuridiche già assestate o che minacciano irragionevolmente diritti ormai quesiti.

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SOMMARIO: 1. Sul concetto di certezza del diritto. – 2. Prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche e Stato costituzionale. – 3. Funzioni del diritto e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche. – 4. Certezza del diritto ed economia. – 5. La “certezza del diritto” nei testi di norme primarie. – 6. Il concetto di certezza del diritto nella giurisprudenza. – 7. Certezza del diritto, valori costituzionali e diritto comunitario. – 8. Dimensione oggettiva della certezza del diritto, chiarezza dei testi normativi, semplificazione dei precetti giuridici.

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