Roberto Borrello, Il conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse sulla cornice teorica di un istituto dai contorni ancora sfumati, in attesa del deposito dell’ordinanza della Corte

Il mio intervento si limiterà ad alcune riflessioni sparse e provvisorie sullo specifico aspetto del conflitto sollevabile da parte del singolo parlamentare, non prendendo in considerazione il pure emergente aspetto della mancata, evidente, ammissione al conflitto delle figure del gruppo parlamentare e della frazione parlamentare di minoranza. Ciò che il comunicato stampa ci dice al fine di una prima riflessione in attesa del deposito dell’ordinanza, è compendiabile nei seguenti passaggi:

  1. i singoli parlamentari sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni
  2. i singoli parlamentari sono titolari, a tale riguardo, di specifiche prerogative di rango costituzionale
  3. la legittimazione a sollevare conflitto sussiste tuttavia per violazioni gravi e manifeste di tali prerogative
  4. nelle violazioni denunciate dai ricorrenti, rapportate a determinate circostanze, la Corte non riscontra quel livello di manifesta gravità che, solo, potrebbe giustificare il suo intervento ed il ricorso viene giudicato inammissibile

 

  1. La pronuncia di inammissibilità, come sappiamo discende dalla valutazione da parte della Corte, nel quadro generale dell’art. 134 e di quello specifico degli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953, dell’esistenza effettiva di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, alla stregua di una serie di indici rivelatori, compendiati nei c.d. requisiti soggettivo ed oggettivo. Accanto alla problematica dell’organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere, vi sono il profilo delle attribuzioni e cioè delle funzioni pubbliche imputate a tali organi, il fondamento costituzionale di tali attribuzioni, le doglianze che possono essere proposte dal ricorrente, la tipologia di atti che possono venire in considerazione, le modalità e i limiti del controllo che viene effettuato dalla Corte. La dottrina ha più volte sottolineato come il profilo soggettivo sia legato a quello oggettivo, nel senso che deve essere valutato anche alla stregua di quest’ultimo. […]

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