Pietro Giuseppe Grasso, Fattore politico e innovazioni costituzionali

Nel lontano 1953, in un saggio intitolato “L’ambiguità del diritto contemporaneo”, nell’esordire, Giuseppe Capograssi aveva scritto: “La cosa migliore è limitarsi ai fatti, cercare di coglierli, seguire le linee di svolgimento dei fatti, e vedere dove ci portano”. L’autore indicava un criterio appropriato in particolare alle ricerche circa tempi di transizione, crisi, incertezze, quando non si danno condizioni cosiddette di normalità, costanza di rapporti, successione di eventi omogenei. In quei tempi vengono a mancare le premesse per elaborare concetti e ancora di più costruzioni di sistemi.

Qualche volta, è da ritenere che tra fatti indicati siano da annoverare le proposte di legge di revisione costituzionale, ancora prima di essere pervenute all’approvazione definitiva, pure per i giuristi di solito dediti a ragionamenti de jure condito. Per principio, la revisione costituzionale è preordinata a innovazioni di carattere grave e pertanto non andrebbe intesa come esercizio di una competenza ordinaria, prevista per gli affari correnti. Le istanze di novità, propugnate con la particolare procedura aggravata, in taluni casi, valgono a denotare momenti fondamentali e punti controversi del diritto vigente, anche per le disfunzioni e per le discordanze tra le statuizioni scritte e la realtà. Le osservazioni che precedono paiono da richiamare per la comprensione del disegno di legge costituzionale n. 1429, proposto dal Consiglio dei Ministri oggi in carica, intitolato “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”. Comunicato alla Presidenza del Senato il giorno 8 Aprile di quest’anno 2014, detto disegno di legge costituzionale fu approvato dalla Commissione affari costituzionali dello stesso Senato, il successivo 8 Agosto.

A prima impressione, soffermandosi al menzionato titolo, alcuni potrebbero anche supporre che si tratti di poche innovazioni parziali, quasi sparse novelle da apportare a un corpo normativo preesistente, piuttosto che di una nuova regolazione dell’intera materia, onde ancora dominanti rimarrebbero le concezioni prevalenti nel 1947. In proposito pare necessaria una disamina pure sommaria dello stesso disegno di legge costituzionale. […]

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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Le proposte di revisione costituzionale come oggetto di ricerche giuridiche 2. Innovazioni promosse in forza del disegno di legge costituzionale n. 1429 del 2014 3. Contraddizioni di tale d.d.l. ad aspetti fondamentali della Costituzione del 1947 4. “Modello consensuale” e “modello maggioritario” come paradigmi nelle trasformazioni costituzionali in corso 5. Convenienza dei due modelli: “maggioritario” per società politicamente “omogenee”; “consensuale” per società politicamente “eterogenee” 6. Sulle costituzioni scritte come soluzioni di crisi politiche 7. Soluzioni di crisi politiche: a) con lo Statuto albertino; b) con la Costituzione della Repubblica italiana 8. Osservazioni sommarie sulle condizioni odierne d’Italia 9. Le proposte del d.d.l. n. 1429 del 2014 e le soluzioni delle grandi crisi economiche 10. Osservazioni finali

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