Paolo Carnevale, Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo

Abstract [It]: Lo studio si occupa di indagare l’attuale stato dei rapporti fra Corte costituzionale e legislatore, alla stregua di recenti prese di posizione della giurisprudenza costituzionale in tema: di discrezionalità legislativa quale limite al sindacato di costituzionalità; di agibilità manipolativa da assegnarsi alle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale; di chiamata in causa del legislatore ad opera di quest’ultima mercé il ricorso alla tecnica dell’ordinanza “di rinvio a data fissa”. Sul primo fronte si analizzano logica e presupposti della scelta maturata in anni recenti dalla Corte di trasformare la discrezionalità legislativa in argine temporaneo alla decisione di merito, dinanzi al quale inizialmente arrestarsi – adottando la pronuncia di inammissibilità accompagnata da un pronunciamento sulla non conformità a Costituzione della normativa impugnata e dal monito rivolto al legislatore perché provveda – per poi procedere, in ipotesi di nuova sollevazione della quaestio e di mancato intervento del legislatore, con una sentenza di accoglimento. In ordine alla seconda problematica si ripercorrono le ragioni dell’abbandono da parte della Corte costituzionale della teorica delle c.d. rime obbligate quale sostegno alla possibilità di adottare decisioni di stampo additivo – quantomeno nella versione della vulgata prevalente della dottrina e della stessa Corte – in favore della più ampia possibilità di attingere a quel tipo di pronunciamento anche in assenza dell’unicità della soluzione costituzionalmente richiesta per far fronte al deficit legislativo, essendo sufficiente l’esistenza di quella costituzionalmente appropriata, individuabile nel sistema normativo anche in presenza di una pluralità di rimedi costituzionalmente compatibili (i.e. rime attenuate). La terza tematica è esaminata con specifico riferimento alla questione della ricaduta che la innovativa soluzione decisoria può avere nell’assetto dei rapporti fra Corte e legislatore, ponendosi cioè il problema del grado di condizionalità che l’ordinanza di rinvio può vedersi riconosciuta sull’esercizio della potestà legislativa, non solo nell’an, ma anche e soprattutto del quomodo. Si tratta, a questo proposito, di capire se ed in qual misura questa nuova strategia decisoria segni o meno un ulteriore avanzamento di quella che è stata, da molti, definita come una sorta di manovra di accerchiamento che la Corte costituzionale avrebbe, in tempi recenti, inteso porre in essere nei confronti del legislatore rappresentativo. Quasi ad assurgere ad ultimo tassello di una stagione condotta all’insegna di una maggiore aggressività della prima nei confronti della sfera decisionale del secondo, i cui presupposti-precursori andrebbero individuati nei nuovi orientamenti maturati in tema di discrezionalità legislativa e rime “attenuate”. Conclusione questa che invece l’A. si sentirebbe di non condividere.

Abstract [En]: The study focuses on investigating the current state of relations between the Constitutional Court and the legislature, considering the latest positions adopted by constitutional jurisprudence on the following issues: i) legislative discretion as a limit to constitutional review; ii) the manipulative capacity attributed to Constitutional Court judgments declaring a legal provision unconstitutional; iii) the call to action of the legislature by the Constitutional Court through the use of the “fixed-date adjournment technique”. First of all, this study scrutinises the rationale and requirements behind the Court’s recent decision to use legislative discretion as a temporary hurdle to deciding on the merits. Initially, the Court might halt at this juncture, issuing a ruling of inadmissibility coupled with a declaration of non-compliance of the challenged legal provision with the Constitution and a warning to the legislature to address the situation. Should the matter be raised once more without legislative intervention, the Court may proceed to declaring the legal provision unconstitutional. Secondly, we examine the Constitutional Court’s departure from the theory of so-called “mandatory rhymes” as a foundation for the possibility of adopting “additive judgments”, i.e., decisions through which the Court adds new elements to the law. According to the prevailing doctrine and the constitutional jurisprudence, the Court has recently extended the possibility to issue such judgments even in cases where there is not a singular constitutionally mandated solution to address legislative shortcomings. It is deemed sufficient that there exists a constitutionally appropriate solution, identifiable within the legal system, even when multiple constitutionally compatible solutions exist (i.e., “attenuated rhymes”). The third and last issue is examined considering which impact the innovative decision-making solution may have on the relations between the Court and the legislature. We examine the degree of conditionality that the judgment, which adjourns the decision on the merits to a fixed date, may be acknowledged in the exercise of legislative authority, establishing both the an and the quomodo of legislative action. It is crucial to understand whether and to what extent this innovative decision-making technique signifies a progression in what many have defined as a strategic encirclement carried out by the Constitutional Court against the legislature. According to many observers, this might be seen as the final phase in a period marked by an increased assertiveness of the Court towards the decision-making sphere of the legislature, whose precursors could be traced back to the jurisprudence on legislative discretion and “attenuated rhymes”. However, the author expresses dissent with this conclusion.

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SOMMARIO: 1. Del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore: una rapida premessa. – 2. Il limite della discrezionalità legislativa: il trattamento giurisprudenziale. – 2.1. La nuova strategia della “doppia pronuncia”. – 2.2. La sua giustificazione. – 3. Intorno alla teorica delle “rime obbligate”. – 3.1. Il passaggio dalle rime obbligate a quelle adeguate e l’esigenza della bussola. – 4. L’attenuazione dell’argine della discrezionalità legislativa e l’ampliamento del margine del ricorso alla manipolazione additiva: quale reciproca implicazione fra questi due indirizzi? – 5. Il rapporto Corte-legislatore alla luce della nuova tecnica del rinvio della trattazione della causa a data fissa. – 6. Una rapidissima notazione conclusiva.

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