Lorenzo F. Pace, L’inapplicabilità della nozione di forma di governo (parlamentare) all’ordinamento giuridico dell’Unione europea: ragioni teoriche e pratiche. L’Unione come nuova forma di organizzazione politico-istituzionale del continente europeo

Abstract[it]: In questo contributo ho cercato di rispondere, sia dal punto di vista teorico che pratico, alla domanda se la nozione di “governo parlamentare” sia applicabile all’ordinamento giuridico dell’Unione europea. La conclusione è che né la nozione di “governo”, né la nozione di “governo parlamentare” sono applicabili all’Unione europea. Questa conclusione si basa in primo luogo sulla natura giuridica specifica del l’Unione, cioè quella di un’organizzazione internazionale la cui peculiarità è costituita dai suoi obiettivi: la soluzione della crisi dello “Stato nazionale” sul continente europeo nonché la promozione “pace” e “benessere” dei popoli d’Europa nel contesto di una comunità di valori (art. 3 c. 1 TUE). A questo proposito, l’Unione europea deve essere interpretata come la nuova forma di organizzazione politico-istituzionale del continente europeo. Di fatto gli obiettivi dell’Unione europea non sono molto diversi, mutatis mutandis e basati su principi e obiettivi assolutamente diversi, da quelli dell’Impero romano, dell’Impero carolingio e del Sacro Romano Impero nel corso della storia: garantire la stabilità politica del continente europeo. Data la sua natura giuridica, l’Unione europea non presenta una forma di “governo”, un concetto creato e applicabile solo alle entità statali. D’altro canto, l’Unione ha una propria governance specifica. Allo stesso modo, la nozione di “governo parlamentare” non è applicabile all’Unione europea. Infatti, sebbene i Trattati abbiano presentato la “mozione di censura” del Parlamento europeo nei confronti della Commissione, ciò non è funzionale al “ritiro” della fiducia come in un “governo parlamentare”. Infatti, la Commissione non è “costruita” di fronte alla “fiducia” del Parlamento europeo, un aspetto che violerebbe il principio centrale dell’indipendenza della Commissione in quanto istituzione che rappresenta l’interesse generale dell’Unione.

Abstract[en]: In this paper I have tried to answer, from both a theoretical and a practical point of view, the question of whether the notion of “parliamentary Government” is applicable to the European Union legal order. The conclusion is that neither the notion of “Government”, nor the notion of “Parliamentary Government” are applicable to the European Union. This conclusion is based in the first place on the specific legal nature of the Union, that is, that of an international organization whose peculiarity is constituted by its goals: the solution of the crisis of the “National State” on the European continent as well as the promotion of “peace” and “the well-being” of the peoples of Europe in the context of a community of values (art. 3 c. 1 TEU). In this respect, the European Union must be interpreted as the new form of political-institutional organization of the European continent. As a matter of fact the goals of the European Union are not very different, mutatis mutandis and based on absolutely different principles and goals, from that of the Roman Empire, the Carolingian Empire and the Holy Roman Empire in the course of history: that is to guarantee the political stability of the European continent. Given its legal nature, the European Union does not sets forth a form of “Government”, a concept created and applicable to State entities only. On the other hand, the Union has its own specific governance. Likewise, the notion of “Parliamentary Government” is not applicable to the European Union. In fact, although the Treaties set forth the “motion of censure” by the European Parliament vis-à-vis the Commission, this is not functional to the “withdraw” of confidence as in a “Parliamentary Government”. In fact, the Commission is not “built” in the face of the “confidence” of the European Parliament, an aspect that would violate the central principle of independence of the Commission as the Institution representing the general interest of the Union.

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SOMMARIO: 1. Introduzione: è applicabile la nozione di forma di Governo (parlamentare) all’ordinamento giuridico dell’Unione europea? – 2. Una riflessione pregiudiziale: l’individuazione della natura giuridica dell’Unione. I motivi giuridici della nascita del processo d’integrazione europea nel 1950: l’Unione europea come soluzione della crisi dello Stato nazionale sul continente europeo. – 3. L’Unione quale nuova fase dell’organizzazione politico-istituzionale del continente europeo. Somiglianze tra la finalità dell’Unione e il Federalist paper n. 1. – 4. La natura giuridica dell’Unione e l’utilità della risposta di Benjamin Franklin nel 1787 alla domanda: “Doctor, what have we got? A Republic or a Monarchy?”. – 5. L’inapplicabilità della nozione di “Governo” all’ordinamento giuridico dell’Unione. – 6. Lo specifico ruolo svolto dal Parlamento europeo nel contesto dell’Unione: il Parlamento europeo quale “organo di persone”. L’assenza di una “fiducia” tra Parlamento e Commissione nei termini della forma di Governo parlamentare. – 7. Conclusioni. – Postilla: l’autonomia del diritto dell’Unione rispetto al diritto internazionale ed al diritto degli Stati membri e la diretta conseguenza dal punto di vista accademico: la creazione di un autonomo settore disciplinare e concorsuale per il diritto dell’Unione europea.

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