Roberto Borrello, Firma digitale e slow democracy

Come è noto, in sede di conversione del d. l. 31 maggio 2021, n. 77 (avvenuta con la l. 29 luglio 2021, n. 108) è stato introdotto un emendamento di origine parlamentare, ad opera dell’On. le Magi, che, incidendo sui commi 341 e ss. dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto in via generale che «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione» la firma degli elettori possa essere apposta «anche mediante la modalità prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
In via transitoria, tuttavia, è stato previsto che «A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi».
Possiamo iniziare con una domanda che cerca di sintetizzare lo stato del dibattito che ha iniziato a svilupparsi sul tema di tale nuova disciplina.
L’introduzione della firma digitale nel settore del processo politico democratico, costituisce una «innovazione materialmente costituzionale» (la più importante della legislatura ha affermato Salvatore Curreri ) o una fisiologica forma di attuazione costituzionale, che si inserisce senza scosse nell’ordito della Carta fondamentale? […]

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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La firma digitale ed il rispetto dei “tempi” strutturali della forma di Stato democratica. Il ruolo di una idonea sovranità informata per bilanciare gli effetti della velocizzazione di alcuni processi – 3. Analisi di alcune ulteriori proposte di bilanciamento elaborate in dottrina – 3.1 L’elevazione del numero di firme necessarie per l’iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. – 3.2 Il ruolo dell’Ufficio centrale per il Referendum e l’anticipazione del controllo della Corte sull’ammissibilità del referendum abrogativo – 3.3 Il controllo anticipato sulla normativa di risulta – 4. Conclusioni

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