Matteo Frau, La “loi Molac” al vaglio del Conseil constitutionnel, tra tutela del patrimonio linguistico regionale e difesa del principio di ufficialità della lingua francese: note a margine della decisione n. 2021-818 del 21 maggio 2021

Con la decisione n. 2021-818 del 21 maggio 2021 il Consiglio costituzionale francese si è pronunciato sulla legge n. 2021-641 relativa alla protezione patrimoniale delle lingue regionali e alla loro promozione. Questa pronuncia conferma che il modello francese della patrimonialité delle lingue regionali (art. 75-1 della Costituzione francese) non comporta il riconoscimento dei diritti soggettivi connessi all’uso di tali lingue ed è influenzato dalla primazia accordata al principio di ufficialità del francese (art. 2 della Costituzione francese). Alcune considerazioni comparative permettono di mettere in luce le profonde differenze con l’esperienza costituzionale italiana.

In its decision No 2021-818 of 21 May 2021, the French Constitutional Council ruled on Law No 2021-641 on the patrimonial protection of regional languages and their promotion. This pronouncement confirms that the French model of the patrimonialité of regional languages (art. 75-1 of the French Constitution), on the one hand, does not entail the recognition of subjective rights linked to the use of these languages and, on the other hand, is influenced by the primacy accorded to the constitutional principle by which ‘The language of the Republic shall be French’ (art. 2 of the French Constitution). Some comparative considerations allow us to highlight the profound differences with the Italian constitutional experience.

Consiglio costituzionale; lingue regionali; lingua ufficiale; minoranze linguistiche; lingua francese

Constitutional Council; regional languages; official language; linguistic minorities; French language

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Sommario: 1. Dal riconoscimento del francese come lingua ufficiale della Repubblica alla protezione del patrimonio linguistico regionale. – 2. Il deferimento della c.d. loi Molac al Consiglio costituzionale: l’oggetto della pronuncia. – 3.  Il (non) bilanciamento tra officialité del francese e patrimonialité delle lingue regionali: alcuni spunti comparativi e un confronto con l’esperienza italiana. – 4. La scarsa incidenza della tutela costituzionale multilivello sul modello francese della patrimonialité.

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