Lorenzo Spadacini, l’Italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza

Come noto, con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge elettorale Calderoli (chiamata volgarmente Porcellum 1) sotto due profili 2. Da un primo punto di vista, la Consulta riteneva incostituzionale la disciplina elettorale per la Camera dei deputati e quella per il Senato della Repubblica in relazione ai meccanismi che prevedevano premi di maggioranza da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che avesse ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato.
Da un secondo punto di vista (quello che più rileva per spiegare la previsione, nella vigente legge elettorale, di tre diversi livelli territoriali per l’assegnazione dei seggi), la Corte dichiarava illegittime le disposizioni elettorali sulla base delle quali, una volta assegnati i seggi a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, venivano proclamati eletti i candidati di quelle liste secondo l’ordine di presentazione (c.d. liste bloccate). Secondo la Corte, infatti, non sono costituzionalmente ammissibili sistemi elettorali che «escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti». Ciò sicuramente accade, a parere della Corte, in un sistema che non consente all’elettore di esprimere una preferenza tra i candidati della lista che ha prescelto tutte le volte che si tratti di una lista con molti candidati (c.d. lista lunga), che perciò sarebbero «difficilmente conoscibili dall’elettore stesso». Secondo la sentenza, dunque, «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». Viceversa, non sarebbero soggetti alla medesima valutazione negativa sistemi elettorali con liste bloccate purché «caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)» 3. La Corte costituzionale, pertanto, con una sentenza di natura additiva, aggiungeva nella legge la possibilità per l’elettore di esprimere una preferenza tra i candidati della lista votata. […]

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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Assicurare una maggioranza di seggi alla lista vincente, rispettare la proporzionalità a livello nazionale tra le forze politiche perdenti, ripristinare almeno parzialmente le liste bloccate: i tre livelli territoriali per l’assegnazione dei seggi alla base dell’Italicum. – 2. La nuova disciplina elettorale: l’attribuzione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi; l’assegnazione nazionale dei seggi alle liste; la restituzione dei risultati nazionali ai singoli collegi. – 3. La restituzione ai collegi della distribuzione nazionale dei seggi di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. – 3.1 Un tentativo di ricostruzione del significato della disposizione costituzionale tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza. – 3.2. Le implicazioni con riguardo allo “slittamento dei seggi” da una circoscrizione all’altra all’esito del procedimento elettorale. – 4. Una postilla: il comma 4 dell’art. 56 Cost. e la circoscrizione Valle d’Aosta.

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