Sandro Staiano, L’accesso alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità della Legge elettorale. Breve nota sull’Ordinanza di rimessione della Legge elettorale

Nell’iniziativa della Corte di cassazione – che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270 (prima sezione civile, ordinanza 21 marzo 2013, n. 12060, depositata il 17 maggio 2013) – si manifesta con la maggiore evidenza una delle dinamiche più contrastate cui è assoggettato il sistema di Governo italiano, per il ruolo che in esso è chiamata a giocare la giurisdizione.

Si restringe, invero, in generale, il campo del comando politico, della legislazione in primo luogo, di qualità ormai stabilmente e diffusamente mediocre, e incapace di aggredire con efficacia questioni che richiederebbero compiuta e adeguata sistemazione, sia a livello costituzionale, sia anzitutto a livello ordinario. In ispecie, benché la formula elettorale si sia mostrata, per l’esperienza che ne è stata fatta, nelle sue connotazioni di irragionevolezza e nei suoi effetti distorsivi, suscitando i moniti della Corte costituzionale e i richiami del Presidente della Repubblica, nulla in concreto è stato fatto, in contrasto con ripetute solenni dichiarazioni di intenti che hanno attraversato senza riscontro le legislature.

L’ordinanza della Corte di cassazione ha di certo il merito di aver subito ridato vigore al dibattito sulla Legge elettorale, che ormai era di nuovo ristagnante, o sembrava addirittura accantonato, in forza dell’orientamento a dar precedenza logica (e dunque temporale) a un più ampio disegno riformatore di livello costituzionale, correggendo la formula elettorale solo in quanto da questo necessitato o implicato, e comunque solo in vista di soluzioni «largamente condivise» (per vero non facili da conseguire).

Tuttavia, il ruolo di «supplenza», che il giudice a quo gioca in prima istanza e che chiama la Corte costituzionale a giocare innanzi all’inerzia del legislatore, sembra stavolta destinato a incontrare difficoltà particolarmente ardue, poiché la vicenda presente chiama in causa la connotazione di incidentalità del sistema di giurisdizione costituzionale italiano. […]

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Questa voce è stata pubblicata in: Documentazione, Nomos e contrassegnata con Adele Anzon Demmig, Adler v. Board of Education, Alessandro Gigliotti, Antonio Ferracciù, art. 1 legge n. 1 del 1948, art. 263 comma 4 del TUE, art. 3 del protocollo aggiuntivo CEDU, Augusto Cerri, Avv. Aldo Bozzi, Corte cass. ordinanza n. 12060/2013, Costantino Mortati, d. P. R. n. 361 del 1957, Diritto politico, Documenti, DPR 225/2012, Franco Gallo, Fulco Lanchester, Gaetano Azzariti, Gianfranco Pasquino, Giovanni Sartori, judicial review of legislation, Legge 270/2005, legge n. 87 del 1953, Lissabon-Urteil, Luigi Palma, Maastricht-Urteil, Massimo Siclari, Mattarellum, NAACP v. Alabama, Nomos 1/2013, Non ci sono “zone franche” nello Stato di diritto costituzionale, ord. n. 175/2003, ord. n. 457 del 1999, Ordinanza Corte cass. N.12060/2013, ordinanza n. 284/2008, Oreste Massari, Paolo Carnevale, Ricorso R.G.N. 18249/2012, Roberto Borrello, Saggi, Sandro Staiano, Seminario Le Corti e il voto, Sent. del 18 aprile 2011, sent. n. 38/2009, Sent. n. 406 del 1989, Sentenza n. 161 del 1995, sentenza n. 43/1961, sentenza n. 6/1963; sentenza n. 60/1063; sentenza n. 429/1995; sentenza n. 107/1996, Sentenza Saccomanno, Sentt.16/2008, Sperrklausell, tutela dei diritti fondamentali, United Public Workers v. Mitchell, Verfassunggerichtshof, Verfassungsgerichtbarkeit, Vittorio Emanuele Orlando, XVII legislatura. Contrassegna il Permalink.