G. D’Alessandro, Corte costituzionale e delegificazione regionale in assenza di un’idonea e adeguata determinazione legislativa delle norme regolatrici della materia.

Abstract [It]: Nella sentenza n. 138/2023 la Corte costituzionale, in tema di delegificazione regionale, chiarisce le caratteristiche delle norme legislative generali regolatrici della materia, precisando che si tratta di un requisito “flessibile”, da vagliare in relazione alla materia delegificata, che non esclude neppure le norme di scopo o che indicano finalità, purché non si tratti di previsioni generiche, incomplete e disorganee, inidonee e orientare la potestà regolamentare delegata e inadegute a fornire un parametro di valutazione effettivo della legalità del regolamento.

Abstract [En]: In judgement no. 138/2023 on the subject of regional delegated regulations, the Italian Constitutional Court clarifies the specific criteria of general legislative norms, setting that it is a “flexible” requirement to be examined in relation to the delegislated matter. The flexible requirement does not even exclude rules that indicate mere aims or purposes, provided that they are not generic, incomplete, and disorganized provisions, unsuitable for guiding the delegated regulatory power, and supplying a clear parameter for assessing the legitimacy of the regulation.

Scarica il testo in versione PDF

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte. – 2. Lo schema argomentativo utilizzato dalla Corte per risolvere la questione di costituzionalità. – 3. Le chiarificazioni sulle caratteristiche del requisito delle “norme generali regolatrici della materia” ovvero sul vizio di genericità di esse. – 4. Sovraordinazione statutaria e legalità sostanziale. – 5. A mo’ di chiusa.

Questa voce è stata pubblicata in: Nomos, Osservatorio sulla Corte costituzionale e contrassegnata con 138/2023, delegificazione, legislazione regionale, Regioni. Contrassegna il Permalink.