Abstract [It]: In occasione del referendum popolare del 2026 sulla riforma costituzionale in tema di separazione delle carriere dei magistrati, la polemica politica si è soffermata non solo sull’oggetto della riforma ma anche su questioni procedurali, in particolare sulla fase di indizione e sulla data di svolgimento della consultazione referendaria. La polemica è stata originata dalla controversa interpretazione delle norme di legge in materia di procedimento referendario, che ha condotto al superamento di una prassi che durava da circa venticinque anni con l’obiettivo di privilegiare una interpretazione delle norme molto più vicina al dato testuale. L’interpretazione letterale delle disposizioni procedimentali pone tuttavia dei problemi di ordine costituzionale, in quanto rischia di avvantaggiare le richieste referendarie di iniziativa parlamentare e compromettere quelle di iniziativa popolare, che hanno tempi fisiologicamente più lunghi. La prassi che si era affermata sin dal 2001, pur senza essere mai stata formalizzata con un intervento normativo, tendeva a tutelare tutte le iniziative, prevedendo in particolare che il decreto di indizione venisse emanato dopo la scadenza dei termini di presentazione delle richieste. L’interpretazione ambivalente delle disposizioni in esame e le polemiche che ne sono derivate rendono pertanto indispensabile un intervento del legislatore volto a chiarire i dubbi interpretativi e rendere più lineare il procedimento referendario.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il referendum costituzionale del 2001 sulla riforma del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione. – 3. Il referendum costituzionale del 2006. – 4. Il referendum costituzionale del 2016 sulla riforma Renzi-Boschi. – 5. Il referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari. – 6. La natura giuridica del referendum costituzionale. – 7. L’esegesi dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970: profili problematici. – 8. Il referendum costituzionale del 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati. – 9. Segue: la giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il referendum. – 10. Conclusioni: una legge da perfezionare.




