SAGGI
AnteprimaLa complessa esperienza politico-istituzionale della Terza Repubblica appare in una visione retrospettiva non priva di criticità ed aporie e per tale motivo essa è da sempre considerata controversa. Tra i numerosi profili attraverso i quali cogliere le ambiguità e le contraddizioni della Terza Repubblica, rientra quello relativo all’uso estensivo dei poteri normativi da parte dei Governi, un utilizzo così intenso da aver indotto a più riprese la dottrina ad intervenire sul tema con linee argomentative che, di volta in volta, hanno ammesso o al contrario negato la percorribilità di alcune prassi e talvolta cercato di trovare posizioni di compromesso. Va in premessa sottolineato come, sebbene possa apparire appunto contraddittorio, nella Terza Repubblica il trasferimento al Governo di ampi poteri normativi e il loro largo utilizzo sia stato anche, ma non solo, il diretto prodotto dell’evoluzione stessa della forma di governo e della sua degenerazione assembleare […]
Il tema della separazione delle carriere dei magistrati, oggetto di una proposta di revisione costituzionale sottoposta al voto popolare nel mese di marzo 2026, ha sollevato numerose polemiche non solo per i suoi contenuti – essa apportava modifiche al Titolo IV della Seconda Parte della Costituzione con l’obiettivo di giungere ad una netta separazione tra le figure dei magistrati della carriera giudicante e quelli della carriera requirente – ma anche per questioni procedimentali, divenute inopinatamente oggetto di dibattito pubblico per via di alcune incertezze interpretative attinenti alla fase dell’indizione e della determinazione della data di svolgimento del referendum popolare. […]
Le comunità energetiche rinnovabili e solidali (CERS) costituiscono un modello innovativo di CER che consente a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche di collaborare tra loro attraverso l’autoproduzione di energia pulita per le proprie necessità e, allo stesso tempo, di promuovere iniziative di utilità sociale. Esse non trovano un’espressa definizione nella normativa nazionale e sovranazionale; tuttavia, è possibile rintracciarne i fondamenti giuridici indagando su quattro aspetti diversi: sulle finalità sociali insite del modello CER; sulla legislazione regionale e sui regolamenti comunali; sul meccanismo degli incentivi; sulla riconosciuta autonomia organizzativa relativa alla scelta della forma giuridica […]
Il concetto di sicurezza nell’ordinamento italiano ha subito una profonda evoluzione, che ha determinato la transizione da una logica di pura conservazione dell’apparato statale a una funzione di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali. Si è trattato di un percorso piuttosto dibattuto, che ha imposto la revisione dei fondamenti ideologici posti alla base del sistema amministrativo dell’Italia liberale e, con maggiore intensità, del regime fascista. A ben vedere questa deriva autoritaria non è stata il prodotto di un’improvvisa frattura originata dal regime, bensì l’esito di un progressivo avvicinamento tra la legislazione penale e quella di polizia, già rintracciabile nel Codice Zanardelli del 1889. […]
Con 227 voti favorevoli e 164 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la legge n. 180 del 9 ottobre 2026, recante Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta dell’ennesima riforma della legislazione elettorale in prossimità della scadenza di una Legislatura. Non una circostanza nuova tale incoerenza con il Codice di buona condotta elettorale adottato dal Consiglio delle elezioni democratiche istituito dalla Commissione di Venezia che suggerisce di «non intervenire sulla composizione delle commissioni elettorali ed il ritaglio delle circoscrizioni nell’anno che precede le elezioni». La XIX Legislatura conferma purtroppo tale «non commendevole costume legislativo», approvando un testo non esente da critiche, nonostante il fecondo dibattito dottrinale suscitato e – va detto – la produzione di pregevoli contributi tecnico-scientifici confluiti nei lavori istruttori delle Commissioni competenti. […]
La responsabilità amministrativo-contabile rappresenta uno dei principali strumenti attraverso i quali l’ordinamento disciplina la distribuzione del rischio connesso all’azione amministrativa. Essa non si esaurisce in una funzione meramente risarcitoria, ma assolve a un ruolo più ampio, volto a orientare il comportamento dei pubblici agenti e a presidiare il corretto impiego delle risorse pubbliche. Come è stato osservato dalla dottrina, l’istituto si caratterizza per la coesistenza di finalità restitutorie e deterrenti, «che connotano l’istituto […] e rispondono alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente» […]
Una biografia può essere un modo di studiare il diritto, e, in particolare, quello costituzionale, quando la persona osservata attraversa istituzioni diverse senza ridursi a nessuna di esse, vivendo appieno il dovere di fedeltà che caratterizza il servizio della nazione: le istituzioni abitano le persone che le servono (la frase è attribuita a Donato Menichella: «Sta in noi»), ma anche le persone che le occupano concorrono a definire, con la loro personalità, quello che, richiamando, e in parte rovesciando, una immagine di Max Weber, può essere definito lo spirito dell’istituzione. Nel caso di Carlo Azeglio Ciampi, la successione degli incarichi non compone soltanto una carriera eccezionale. Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio, Ministero del Tesoro e Presidenza della Repubblica sono punti di osservazione dai quali si vede mutare la sede della decisione politica e, con essa, il rapporto tra responsabilità, competenza e legittimazione. […]
L’adesione dell’Italia, ex art. 11, secondo periodo, Cost., a organizzazioni internazionali che perseguono la pace e la giustizia fra le Nazioni ha determinato di frequente la deliberazione dell’invio all’estero di contingenti militari nell’ambito di missioni internazionali riferibili alle predette organizzazioni. In ragione dell’impossibilità di ricondurre le operazioni in parola alla categoria della guerra c.d. classica, tali deliberazioni non sono mai avvenute per il tramite del meccanismo di deliberazione e dichiarazione dello stato di guerra di cui agli artt. 78 e 87 Cost., ma sono state adottate seguendo molteplici iter, disordinatamente affermatisi in via, prima, di prassi e, poi, normativa. Nel vano tentativo di ricalcare i princìpi generali di cui agli artt. 78 e 87, comma 9, Cost., le regolamentazioni succedutesi al fine di procedimentalizzare l’iter decisionale in materia, non di carattere costituzionale da un punto di vista formale ma comunque «costituzionalmente rilevant[i], perché non c’è a livello costituzionale una norma di riferimento precisa», si sono, tra gli altri, scontrate con la necessità di garantire un efficace coinvolgimento del Parlamento, costituzionalmente titolare dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti dell’Esecutivo. […]
Oggetto del presente scritto è l’indagine sulle trasformazioni dei diversi modelli di intervento dello Stato in economia prima e dopo l’avvento della costituzione repubblicana, con l’obiettivo di porre in evidenza elementi di continuità e discontinuità. La finalità del saggio è dunque quella di mettere in luce come le trasformazioni dell’intervento pubblico in economia non abbiano integrato una discontinuità effettiva, ma piuttosto un cambiamento degli strumenti di intervento. Secondo l’insegnamento di Massimo Severo Giannini, il giurista deve analizzare i diversi procedimenti posti in essere dai pubblici poteri per regolare l’economia, non rispondendo gli stessi a categorie generali e astratte, ma dovendosi attingere al diritto positivo e alla prassi. In tale prospettiva il lavoro parte dall’esame, necessariamente sintetico considerata l’ampiezza del tema, dell’evoluzione storico-normativa dell’intervento pubblico in economia, richiama il suo fondamento nel dettato costituzionale, e sostiene la tesi della continuità dell’intervento pubblico in economia attraverso la discontinuità degli strumenti giuridici adottati, mediante la disamina di alcuni casi emblematici. […]
Il dibattito giuridico sul fine vita ha conosciuto, negli ultimi anni, una rinnovata attenzione nel contesto europeo. Tale evoluzione si è manifestata sia attraverso interventi legislativi sia mediante pronunce giurisdizionali di particolare rilevanza.
Se si volesse condurre un’indagine comparatistica in materia, la stessa restituirebbe un’immagine caratterizzata da una particolare complessità e da una stratificazione normativa. Proprio l’esame degli ordinamenti giuridici contemporanei consente di evidenziare una poderosa eterogeneità di approcci regolatori, che spaziano dalla criminalizzazione tout court di ogni forma di eutanasia e di aiuto al suicidio, alla depenalizzazione condizionata di specifiche condotte, fino al riconoscimento legislativo espresso di forme di morte medicalmente assistita […]
NOTE E COMMENTI
AnteprimaL’art. 138 Cost., nel disciplinare il procedimento aggravato di revisione costituzionale, non contempla modalità differenziate dell’iniziativa di leggi di revisione costituzionale rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie. Pertanto, appare pacifico che debbano ritenersi applicabili le previsioni che individuano, aliunde, i titolari dell’iniziativa relativa alle proposte di leggi ordinarie e, dunque, occorre fare riferimento agli artt. 71, 99 e 121 Cost. (oltre che, se in futuro fossero approvate, a leggi costituzionali che ampliassero il novero dei titolari stessi, a norma dell’art. 71, 1° comma, Cost.). In particolare, l’art. 71 affida la facoltà di avviare il procedimento legislativo al Governo, a ciascun parlamentare ed al popolo, “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli”. […]
Technologically advanced societies require a range of infrastructures and services that are indispensable to collective life. Without road networks, water supply systems, or public transportation, individual existence and social life would be impossible. Modern individuals, embedded in a complex and interdependent society, are therefore dependent on a range of services they cannot provide for themselves. This condition became particularly evident during the 20th century, with the transition from a predominantly agricultural society to an industrialized and urbanized one. German jurist Ernst Forsthoff, one of the leading exponents of 20th-century German administrative law, was among the first to recognise the scale of these transformations. Forsthoff developed the concept of Daseinsvorsorge – which can be translated as ‘provision for existence’ […]
L’intreccio tra gli ordinamenti costituzionali degli Stati membri e quello eurounitario è particolarmente evidente in ordine al principio dello Stato di diritto, su cui la dottrina non ha mancato di intervenire nel tempo, soprattutto a partire dal 2018, quando la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha cominciato a sottolineare la primaria importanza di preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali al fine di assicurare il principio della effettiva tutela giurisdizionale. […]
The international investment law regime provides the foundation for the legitimacy of investment arbitration awards, ensuring that investors have access to binding remedies for contractual breaches by host states. Furthermore, the implementation of awards in line with Article 54 shows the feasibility of international law. The rationality of the entire investment protection regime is closely tied to the effectiveness of the disputeresolution mechanisms. […]
Il presente lavoro si propone di definire la collocazione del One Health nel diritto, interrogandosi sulla possibilità di qualificarlo come principio giuridico. Allo stato dell’arte, il One Health è prevalentemente ricostruito come approccio metodologico alla governance integrata di salute umana, salute animale e degli ecosistemi, piuttosto che come principio giuridico in senso proprio. Esso si configura, dunque, quale paradigma conoscitivo, idoneo a orientare l’elaborazione delle politiche pubbliche e l’interpretazione delle fonti normative in una prospettiva sistemica, privo però della valenza autonoma e della determinatezza precettiva necessarie alla cogenza normativa. In altri termini, il One Health appare oggi come categoria di connessione e di coordinamento, più che come principio generale […]
Nel 1923, mentre la Germania attraversava una delle fasi più convulse della sua storia repubblicana, Otto Mayer pronunciò quella che sarebbe diventata una delle massime più citate e più discusse dell’intera scienza giuridica continentale: «Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht». Il diritto costituzionale passa, il diritto amministrativo resta. Formulata in chiusura della terza edizione del suo Deutsches Verwaltungsrecht, l’affermazione nasceva da una constatazione empirica: le grandi trasformazioni costituzionali – il collasso dell’Impero guglielmino, la nascita della Repubblica di Weimar – non avevano scalfito in modo apprezzabile le strutture profonde del diritto amministrativo tedesco, che aveva continuato a funzionare secondo categorie, istituti e logiche elaborate nel corso dei decenni precedenti. […]
CONVEGNI
Giornata in ricordo di Alessandro Pace
AnteprimaOSSERVATORIO SULLA CORTE COSTITUZIONALE
Dottrina
AnteprimaRassegna di giurisprudenza. Schede di lettura a cura di Daniele Chinni e Leonardo Pace
CRONACHE COSTITUZIONALI DALL’ESTERO
Anteprima- Ungheria: Simone Benvenuti, Avviato il cantiere per il ripristino dello Stato di diritto in Ungheria
CRONACHE COSTITUZIONALI ITALIANE
AnteprimaCRONACHE DEL CYBERSPAZIO
AnteprimaCRONACHE DALL’ORDINAMENTO SPORTIVO
AnteprimaRASSEGNE CRITICHE, RECENSIONI E SCHEDE
Recensioni
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