F. Angelini, La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l’irreversibilità del consenso dell’uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023.

Abstract [It]: Sullo sfondo di un mutato contesto normativo, conseguente alle sue stesse pronunce, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2023, giudica non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, che prevede l’irrevocabilità, dopo la formazione degli embrioni, del consenso all’accesso al percorso di PMA dato dell’uomo. La Corte, pur consapevole che il frequente ricorso alla crioconservazione degli embrioni, reso possibile dalle sue decisioni, può dilazionare nel tempo la richiesta di impianto dell’embrione e coincidere con un momento in cui sia venuto meno l’originario progetto genitoriale della coppia, considera comunque non irragionevole la limitazione della libertà dell’uomo di diventare genitore. La decisione si basa sulla considerazione del diverso contributo fisico e psichico richiesto alla donna nella procreazione, necessario già nelle terapie per la formazione degli embrioni; terapie alle quali la donna si è sottoposta confidando nell’originario consenso del compagno. La Corte, a conclusione della decisione, affida comunque alla discrezionalità del legislatore la determinazione futura di una soluzione e di un giusto bilanciamento fra i diversi interessi contrapposti.

Abstract [En]: Against the backdrop of changes in the legislation, consequent to its own jurisprudence, the Constitutional Court, in judgment n. 161 of 2023, has rejected the constitutional challenge of art. 6, par. 3, of law. n. 40 of 2004. Pursuant to such provision, the man’s consent to medically assisted reproduction is irrevocable after embryo formation. Despite being aware that the frequent recourse to embryo cryoconservation may delay the implantation of the embryo and may come at a moment where the parenting project has been revoked, the Court deems reasonable to limit the man’s freedom to become a parent. The decision is based on the different physical, as well as psychological, contribution of the woman, since the early stage of embryo formation. Such a treatment is undergone by the woman trusting and relying on her partner’s consent. In the final part of the judgment, the Court refers to the legislature for sthe future determination of a right balance of such competing interests.

Scarica il testo in versione PDF

Sommario: 1. Premessa. – 2. I fatti. – 3. La decisione della Corte. – 4. Cominciare a dire ciò che si è scelto di non dire a proposito di donne e procreazione. – 5. Le peculiarità del consenso informato nei percorsi di PMA. – 6. Eliminare il legno storto della l. 40 e riconoscere la sola donna come soggetto nei percorsi di PMA.

Questa voce è stata pubblicata in: Nomos, Osservatorio sulla Corte costituzionale e contrassegnata con 161/2023, consenso, l. n. 40/2004, paternità, PMA, procreazione medicalmente assistita. Contrassegna il Permalink.