Abstract [It]:Il contributo si interroga sulla possibilità di qualificare il One Health come principio giuridico, rintracciandone il paradigma nella riforma costituzionale del 2022 e nella recente giurisprudenza europea in materia climatica e ambientale. Attraverso la ricostruzione ermeneutica proposta e il supporto delle teorie sugli obblighi pubblici di tutela, il lavoro mostra come il One Health consenta l’affermazione di un dovere di protezione integrata di salute umana, animale ed ecosistemica in capo agli Stati. Come principio, il One Health è idoneo a orientare le scelte dei decisori pubblici nei bilanciamenti interni alle sue dimensioni di tutela e nei rapporti con interessi di diversa natura.
Abstract [En]:This article examines whether One Health can be qualified as a legal principle, tracing its foundations in the 2022 constitutional amendment and in recent European case law on climate and environmental matters. Through the proposed interpretation and theories on public duties of protection, the paper shows how One Health establishes a duty of unified protection of human, animal and ecosystem health. As a principle, One Health can guide public decision-makers in weighing interests, inside and outside its range of protection.
Scarica il testo in formato PDF
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Brevi premesse storiche. – 3. One Health nella Costituzione. – 4. L’affermazione dell’obbligo di tutela integrata in capo agli Stati. – 4.1. Teoria della discrezionalità necessitata. – 4.2. Public trust doctrine. – 4.3. Positive obligations doctrine. – 5. L’evoluzione del contenzioso climatico in seno alle corti europee. – 5.1. CGUE, il caso ex Ilva di Taranto. – 5.2. La giurisprudenza nella CEDU: le sentenze del 9 aprile 2024 e il caso Cannavacciuolo. – 6. Enucleazione del principio.




