Valeria De Santis, Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per magistrati nel (poco democratico) sistema dei partiti

La questione della regolazione delle attività politiche svolte dai magistrati tocca diversi aspetti che spaziano dal diritto di partecipazione politica dei magistrati, ai limiti all’elettorato passivo per l’elezione ai vari livelli di governo, attraversando il tema della separazione dei poteri. Non esiste in materia una disciplina unitaria e le questioni dei limiti all’elettorato passivo dei magistrati, delle incompatibilità e del rientro nell’esercizio delle funzioni giudiziarie vanno ricostruite prendendo in considerazione diverse disposizioni costituzionali, legislative, secondarie, fino alle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM). Le incoerenze del sistema italiano, di seguito illustrate, sono evidenti ed anche nella dimensione sovranazionale, in particolare nell’ambito del Consiglio d’Europa, vengono percepite come un elemento di arretramento e di rischio.

Serie preoccupazioni per l’assenza di una disciplina organica dell’attività politica dei magistrati sono emerse, in particolare, nel recente Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO, il Gruppo di Stati contro la corruzione1, durante il IV Ciclo di valutazione sulla prevenzione della corruzione dei parlamentari, dei giudici e dei pubblici ministeri. A conclusione della propria attività di monitoraggio della situazione italiana – nella 73ª riunione plenaria2 – il gruppo di valutazione GRECO ha ribadito che deve essere consentito ai magistrati, in quanto cittadini, di partecipare alla vita politica e sociale del Paese, ma ha evidenziato l’assenza di equilibrio tra il diritto di partecipazione e la necessità di garantire la reale indipendenza ed imparzialità di chi esercita la funzione giudiziaria. I magistrati, osserva il gruppo di valutazione del GRECO, dovrebbero astenersi dallo svolgere attività politica pubblica e la disciplina nazionale dovrebbe delimitare in modo netto l’esercizio delle attività politiche dall’esercizio delle proprie funzioni, così da garantire non solo la reale indipendenza dei magistrati, ma anche che essi siano percepiti come tali. La mancanza di una disciplina unitaria determina numerose incoerenze che si riflettono sull’effettiva separazione tra i poteri. […]

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