Andrea Ridolfi, La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva

Il tema che affronterò – l’esercizio della giurisdizione nel corso del regime provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva – è inscindibilmente legato con il tema oggetto del Convegno, ovverosia la problematica della continuità dello Stato e delle istituzioni1. Per quanto riguarda l’articolazione della mia relazione, essa sarà suddivisa in quattro parti. La prima parte sarà dedicata all’inquadramento storico del problema, mentre nella seconda parte passerò ad esaminare il dibattito dottrinario sul regime costituzionale provvisorio. La terza parte, la più corposa dal punto di vista quantitativo, sarà incentrata sull’analisi della giurisprudenza sul regime provvisorio, e, a sua volta, si articolerà in tre paragrafi: il primo riguarderà la giurisprudenza dall’8 settembre 1943 al 31 dicembre 1947; il secondo la giurisprudenza successiva al 1 gennaio 1948; il terzo la giurisprudenza sugli atti giurisdizionali. Nella quarta ed ultima parte proverò, infine, a formulare qualche breve considerazione finale.

In generale, per regime costituzionale provvisorio si intende il lasso di tempo che va dal 25 luglio 1943, data della revoca di Benito Mussolini dalla carica di Primo Ministro, all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana2, anche se vi sono ricostruzioni che tendono a spostare la fine del regime provvisorio alla entrata in funzione delle nuove Camere, a seguito delle elezioni politiche del 18 aprile 19483. In ogni caso, il periodo che va dal 25 luglio 1943 al 1 gennaio 1948 è di tutta evidenza un periodo di transizione sul piano politico-costituzionale, in quanto alla costituzione non scritta del fascismo subentra una nuova costituzione, tuttora vigente4. […]

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