Giacinto Parisi, La sospensione dei processi esecutivi nel periodo di emergenza sanitaria: un difficile (e non sempre riuscito) bilanciamento dei doveri di solidarietà sociale con la tutela del diritto di agire in executivis

È a tutti noto come l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020 abbia inciso in maniera significativa sul funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso.
In ragione della pandemia sono state infatti emanate numerose disposizioni che, in un primo momento, hanno avuto semplicemente l’obiettivo di posticipare lo svolgimento di quasi tutte le attività processuali e poi, successivamente, si sono prefissate lo scopo, certamente più complesso, di consentire la ripresa dell’esercizio della funzione giurisdizionale, salvaguardando, al contempo, i diritti fondamentali – tra cui, principalmente, il diritto alla salute – dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’ambito del processo.
Più in particolare, la principale misura adottata, sia per il processo civile che per quello penale, durante la prima fase dell’emergenza pandemica al fine di evitare la presenza di una pluralità di soggetti nel medesimo luogo fisico, è stato il rinvio generalizzato delle udienze – salvo talune specifiche eccezioni predeterminate dalla legge – dapprima dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e, quindi, fino all’11 maggio 2020.

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Sommario: 1. L’impatto dell’emergenza sanitaria sulle procedure esecutive in generale. – 2. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di cui all’art. 103, comma 6°, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. – 3. La sospensione delle espropriazioni sulla «prima casa» di cui all’art. 54-ter d.l. n. 18/2020. – 4. I dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione dei processi esecutivi. – 5. L’intervento delle sentenze della Corte costituzionale nn. 128 e 213 del 2021. – 6. I riflessi della sentenza n. 128/2021 sui processi esecutivi sospesi. – 7. Rilievi conclusivi.

 

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