Augusto Cerri, Spunti e riflessioni minime a partire dall’emergenza sanitaria

L’epidemia di coronavirus scopre i punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi ed anche dei diversi paesi. Riterrei, però, assolutamente dannosa una ennesima diatriba politica o, peggio, nazionalistica. E, pertanto, un discorso utile a qualcosa deve limitarsi al proprio paese, non solo isolatamente considerato ma anche nel contesto giuridico ed istituzionale in cui opera. Da un punto di vista della garanzia delle libertà costituzionali si “materializza” quella contiguità se non reciproca interferenza fra libertà personale e libertà di circolazione (art. 13 ed art. 16 della Costituzione) segnalata in dottrina fin dal primo dopoguerra (Grossi, Galizia, Mazziotti, Galeotti, Amato, Elia, Vassalli, Pace, etc.) ed ancora non del tutto risolta. Non è il luogo per ripercorrere le varie tesi, confutazioni, avvaloramenti, ciò che ho fatto in sedi appropriate. In definitiva le misure generali di contenimento del contagio (che operano sul terreno della libertà di circolazione) conducono a risultati non molto diversi, nella loro materialità, rispetto ad una misura come la detenzione domiciliare (che opera sul terreno della libertà personale).

E, allora, almeno in una vicenda come questa (non certo insignificante neppure sul terreno teorico generale), finisce con l’assumere rilievo quel “criterio sussidiario”, elaborato dalla giurisprudenza della nostra Corte, che valorizza l’incisione nella “pari dignità sociale” (nelle misure restrittive della libertà della persona e non in quelle restrittive della libertà di movimento), criterio che può ricollegarsi a quella dottrina che cerca nella storia degli istituti le origini delle loro differenze (non a caso si ricollegano a due articoli contigui ma radicalmente diversi nelle loro ragioni della Magna Charta, gli art. 39 e 40, l’uno immerso in un contesto penalistico, l’altro commerciale). Ulteriori criteri (distinguere obbligo da coercizione, rilievo giuridico di un luogo del territorio della Repubblica, etc.) risulterebbero forse, nel caso, meno efficaci, pur essendo tutti validi, da considerare, tuttavia, come fra loro coordinati, senza priorità o subordinazioni. Questo forse è l’insegnamento dogmatico della vicenda che vale anche per chi, come il sottoscritto, […]

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