SEMINARIO “Le corti e il voto”. Adele Anzon Demmig, Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una “zona franca” del giudizio di costituzionalità)

L’ordinanza di rimessione della Sez. I civile della Corte di Cassazione che solleva varie censure di legittimità costituzionale sulla vigente legge elettorale per le Camere del Parlamento costituisce per diversi motivi un evento di notevole rilievo, meritevole della massima attenzione. Davvero tempestiva e assai opportuna è stata perciò l’iniziativa di Fulco Lanchester che, convocando un apposito Seminario, ha offerto agli interessati l’occasione di discuterne “a caldo” e di confrontarsi sull’argomento in un interessante e partecipato dibattito.

Già ad una prima lettura, e prima ancora di considerare con la dovuta attenzione i suoi numerosi e rilevanti aspetti propriamente giuridico-costituzionali, e di indagarne i possibili esiti, si può notare una sua indiscutibile valenza positiva, quella cioè di rappresentare una concreta iniziativa di una autorità pubblica per incidere su problemi e quesiti ormai da tempo notori, ma lasciati incancrenire dalla totale incapacità di risolverli finora dimostrata dalle forze politiche. Ciò tanto più perché la gravità del perdurante stallo in cui viene abbandonato l’argomento è accresciuta dal ruolo sempre più incisivo del sistema elettorale delle Assemblee parlamentari in una situazione politica delicata come quella presente, anche per il suo intrecciarsi con le istanze di riforma delle istituzioni affidate ad un farraginoso ed anomalo procedimento di revisione della Costituzione, ancora in corso di elaborazione. L’ardita iniziativa della Corte di Cassazione, oltre che per avere portato alla ribalta una possibile soluzione del problema, ha anche il merito tutt’altro che trascurabile di sottoporre – sia pure oggettivamente e in via di mero fatto – alla spada di  Damocle di una futura possibile pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale l’ormai intollerabile inconcludenza dei soggetti politici responsabili, inconcludenza che non si lascia neppure scalfire dai recenti obiter dicta delle sentenze nn. 15, 16 del 2008 e 13 del 2012 e alle parole del Presidente Franco Gallo nel corso della Conferenza-stampa nell’aprile 2013, diretti tutti a sollecitare un intervento riparatore del Parlamento di “aspetti problematici” della legge stessa.

Passando ora a considerare i profili propriamente giuridici dell’ordinanza, premetto che, data la brevità del tempo a disposizione, non mi soffermerò sui del resto ben noti argomenti a sostegno delle censure sul piano del merito della quaestio, ampiamente e da tempo dibattuti tra gli esperti e nella pubblica opinione. Intendo invece limitare l’attenzione al tema – preliminare e decisivo – della correttezza dell’instaurazione del giudizio di costituzionalità da parte dell’ordinanza di rimessione, poiché (è superfluo notarlo) l’idoneità dello strumento giuridico utilizzato condiziona la stessa possibilità che simili censure siano ammesse all’esame della Corte Costituzionale.

Questo mio approccio – è bene precisarlo subito a scanso di equivoci – non nasconde né implica o una valutazione di inconsistenza delle accuse di incostituzionalità sulla legge stessa (quanto meno circa l’incongruità del premio di maggioranza), né presuppone, da un punto di vista di politica costituzionale, la condivisione della sua disciplina normativa. Al contrario, (ed anche senza giurare sugli effetti taumaturgici di sistemi elettorali diversi), sono convinta della necessità impellente di una sua sostituzione. […]

Scaricare il testo completo in formato PDF

Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Iniziativa della Cassazione e immobilismo del legislatore 2. Interessa ad agire nel giudizio a quo e incidentalità della questione di legittimità costituzionale 3. “Zona franche” del controllo di legittimità costituzionale e interventi “creativi” del giudice delle leggi

Questa voce è stata pubblicata in: Nomos, Saggi e contrassegnata con Adele Anzon Demmig, Adler v. Board of Education, Alessandro Gigliotti, Antonio Ferracciù, art. 1 legge n. 1 del 1948, art. 263 comma 4 del TUE, art. 3 del protocollo aggiuntivo CEDU, Augusto Cerri, Avv. Aldo Bozzi, Corte cass. ordinanza n. 12060/2013, Costantino Mortati, d. P. R. n. 361 del 1957, Diritto politico, DPR 225/2012, Franco Gallo, Fulco Lanchester, Gaetano Azzariti, Gianfranco Pasquino, Giovanni Sartori, judicial review of legislation, Legge 270/2005, legge n. 87 del 1953, Lissabon-Urteil, Luigi Palma, Maastricht-Urteil, Massimo Siclari, Mattarellum, NAACP v. Alabama, Nomos 1/2013, Non ci sono “zone franche” nello Stato di diritto costituzionale, ord. n. 175/2003, ord. n. 457 del 1999, ordinanza n. 284/2008, Oreste Massari, Paolo Carnevale, Ricorso R.G.N. 18249/2012, Roberto Borrello, Saggi, Seminario Le Corti e il voto, Sent. del 18 aprile 2011, sent. n. 38/2009, Sent. n. 406 del 1989, Sentenza n. 161 del 1995, sentenza n. 43/1961, sentenza n. 6/1963; sentenza n. 60/1063; sentenza n. 429/1995; sentenza n. 107/1996, Sentenza Saccomanno, Sentt.16/2008, Sperrklausell, tutela dei diritti fondamentali, United Public Workers v. Mitchell, Verfassunggerichtshof, Verfassungsgerichtbarkeit, Vittorio Emanuele Orlando, XVII legislatura. Contrassegna il Permalink.