Lio Sambucci, Corte costituzionale e armonizzazione dei bilanci pubblici: il difficile bilanciamento dei principi di autonomia e delle esigenze di unitarietà della finanza pubblica

Sono già stati esaminati in altra sede 1 i profili problematici determinati – sull’autonomia contabile degli enti territoriali e sulla disciplina della contabilità delle regioni e degli enti locali – dalla interpretazione (eccessivamente, ovvero indefinitivamente) estensiva della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» (ora) di cui all’art. 117, comma secondo, lett. e), Cost.2 (ma anche della materia – che è rimasta a legislazione concorrente – «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»3), la quale ha dato luogo all’approvazione del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 («disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42»): un provvedimento legislativo statale che introduce una disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile delle regioni (e, più in generale, degli enti territoriali) estremamente minuziosa e pervasiva4, tanto da rendere urgente la definizione degli spazi di intervento del legislatore statale nella disciplina della contabilità delle regioni (e degli enti locali) ovvero la corretta lettura della locuzione «armonizzazione dei bilanci pubblici».

La questione5 – la cui rilevanza risiede nell’impatto sull’autonomia contabile delle regioni, che si trova esposta al rischio di cancellazione (con le inevitabili implicazioni di ordine generale sull’autonomia degli enti territoriali e sulla tenuta stessa del sistema autonomistico definito in Costituzione6) con l’affermarsi nell’ordinamento dell’opzione interpretativa estensiva – è giunta alla valutazione della Corte costituzionale, la quale ha dovuto prendere posizione più direttamente (rispetto al recentissimo passato, quando le questioni qui rilevanti erano state appena sfiorate7) sulla portata della «armonizzazione dei bilanci pubblici», sulla legislazione statale in materia di contabilità delle regioni, sugli spazi di resistenza dell’autonomia contabile regionale; e lo ha fatto con le difficoltà (inevitabili) e gli ostacoli (insormontabili?) determinati dal compito di bilanciare le esigenze di tutela della finanza pubblica […]

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Di seguito si riporta il sommario del saggio:1. Alcuni elementi introduttivi. Definizione della questione dibattuta: l’estensione del potere legislativo statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. – 2. Armonizzazione dei bilanci pubblici: il quadro di diritto positivo. – 2.1. L’armonizzazione dei bilanci pubblici in Costituzione. Alcuni primi elementi ricostruttivi. Le incertezze delle deleghe legislative. – 2.2. Esorbitanza delle disposizioni di delegazione legislativa. Elementi per la ricostruzione del dato costituzionale Ambito di operatività della armonizzazione dei bilanci pubblici. – 2.3. La contraddittoria attuazione delle deleghe legislative. I dubbi di costituzionalità. – 3. L’elaborazione della giurisprudenza costituzionale. – 3.1. Armonizzazione dei bilanci pubblici e impostazione statale. – 3.2. Le posizioni della giurisprudenza costituzionale: limitazione del potere legislativo statale di armonizzazione dei bilanci pubblici. – 3.3. Luci e ombre della elaborazione della giurisprudenza costituzionale. – 3.4. Le statuizioni additive della Corte costituzionale. – 3.5. La Corte costituzionale e gli istituti della contabilità degli enti territoriali: scansione temporale e tempestività della decisione di bilancio. – 4. Alcune conclusioni.

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