GERMANIA, Astrid Zei, La nuova giurisprudenza del bundesverfassungsgericht sull’incostituzionalità dei partiti politici: a volte la democrazia non si difende

Il 17 gennaio 2017 il Tribunale costituzionale federale si è pronunciato in via definitiva sulla costituzionalità del Partito nazionaldemocratico di Germania (NPD) respingendo il ricorso presentato dal Bundesrat ai sensi dell’art.21, secondo co., della Legge Fondamentale [2 BvB 1/13]. L’istanza era stata depositata il 3 dicembre 2013: un testo corposo, di circa 250 pagine, redatto dai costituzionalisti Christoph Möllers e Christian Waldhoff, dell’Università von Humboldt di Berlino, in cui si argomentava il carattere antisemita, razzista e xenofobo del partito.

Un altro procedimento nei confronti del NPD era già stato avviato nel 2001, su istanza del Bundestag, del Bundesrat e del Governo federale, ma fu archiviato nel 2003 senza una pronuncia nel merito, giacché molti degli elementi di prova e delle testimonianze richiamate nel corso dell’istruttoria furono considerate inammissibili. Il procedimento subì, infatti, un primo arresto quando, da uno scoop pubblicato sul settimanale “Der Spiegel” emerse che due dei principali testimoni erano, al contempo, membri del Partito nazionaldemocratico di Germania e funzionari dei servizi segreti (dell’Ufficio per la tutela costituzionale: Bundesamt für Verfassungsschutz).

Ulteriori indagini permisero di accertare una massiccia attività di infiltrazione nelle file del partito, e soprattutto tra i suoi dirigenti. Nell’estate del 2002 il Tribunale costituzionale chiese al Governo federale e al Bundesrat di chiarire formalmente il ruolo dell’Ente federale per la tutela costituzionale nella formulazione dell’ideologia del partito e nelle scelte relative al suo operato, e di trasmettere ai giudici l’elenco dei funzionari dei Servizi che vi lavoravano sotto copertura. Ciò sarebbe stato necessario per verificare preventivamente “sino a che punto le fattispecie sottoposte al giudizio del Tribunale (fossero) imputabili ad un processo spontaneo nell’ambito di una società aperta”, ovvero se non fosse piuttosto dimostrabile che l’intervento degli Enti per la tutela costituzionale, per il tramite degli agenti infiltrati, era stato almeno parzialmente determinante quanto all’enunciazione degli obiettivi del partito e al comportamento dei suoi iscritti. Nel frattempo i governi dei Länder Brandeburg e Berlino si trovarono a dover rispondere, almeno sul piano politico, per analoghe forme di commistione che erano emerse in sede giurisdizionale. […]

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