GERMANIA: Astrid Zei, Il Tribunale costituzionale federale torna a pronunciarsi sul ruolo della Commissione parlamentare di mediazione

Nell’ambito dell’ordinamento tedesco, la Commissione parlamentare di mediazione – “Vermittlungsaschuss” –  si è affermata nel tempo come snodo spesso decisivo nell’ambito del procedimento legislativo. Essa ha il compito di formulare una proposta di mediazione nel caso in cui si palesi una divergenza tra le due Camere riguardo ai provvedimenti legislativi in esame. Quando il Bundesrat si accinga all’esercizio di un potere di veto meramente sospensivo su una delibera legislativa del Bundestag, la seconda Camera ha sempre l’onere di convocare la Commissione di mediazione (art. 77, terzo co., LF). Qualora l’opposizione riguardi invece un provvedimento che richiede l’assenso della Camera dei Länder, l’intervento della Commissione di mediazione costituisce solamente una eventualità, rimessa all’iniziativa del Bundesrat – che al riguardo decide a maggioranza assoluta -, del Governo federale, ovvero del Bundestag (art. 77, secondo co, LF). Il divieto di vincolo di mandato per i delegati dei Länder che siedono in seno alla Commissione (art. 77, secondo co., LF), e l’obbligo di riservatezza delle sue sedute – alle quali può però partecipare anche un membro del Governo federale – contribuiscono a spiegare la spiccata attitudine della Commissione a svolgere con successo il mandato assegnatole, che consiste nella formulazione di un testo alternativo in grado di superare il vaglio di entrambe le Camere, al punto da meritare anche la definizione di “terza camera”, ovvero di “parlamento alternativo”.

Organizzazione, prerogative e soprattutto i limiti cui la Commissione è soggetta nell’esercizio del suo mandato non sono disciplinati nel dettaglio dalla Legge Fondamentale. In parte, le sue modalità di lavoro sono iscritte nel suo regolamento interno, cui la Legge Fondamentale rinvia espressamente [Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses, abbr. GO-VA], ma molti sono i profili che esulano dal quadro normativo dettato dal regolamento, su cui nel tempo si è pronunciato a più riprese il Tribunale costituzionale federale, chiarendo presupposti e vincoli, atti soprattutto a circoscrivere la discrezionalità della Commissione. Tali limiti sarebbero desumibili anzitutto dal mandato di volte in volta conferitole, più o meno ampio, a seconda dei termini con cui viene formulata la convocazione della Commissione da parte del Bundesrat, ovvero da parte del Governo federale e del Bundestag: talvolta il mandato assegnato alla Commissione ha un contenuto generico, in quanto teso alla riformulazione dell’intero articolato; in altri casi, esso risulta circoscritto a specifiche parti o alle singole disposizioni sulle quali fino a quel momento si siano registrate delle divergenze. […]

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