Gabriele Conti, Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 17 Gennaio 2013, Causa C-23/12. Sul diritto di presentare ricorsi contro l’autorità di frontiera (Area Schengen)

Corte di Giustizia dell’Unione Europa (quinta sezione). Sentenza 17 Gennaio 2013 Causa C-23/12, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallAugstākās tiesas Senāts (Lettonia). Procedimento promosso da Mohamad Zakaria.

Massima

Rinvio pregiudiziale proposto dall’Augstākās tiesas Senāta (Senato della Corte Suprema lettone) il 17 gennaio 2012 – ricorrente il Sig. Mohamad Zakaria. Nelle questioni pregiudiziali, il giudice lettone ha richiesto se ai sensi dell’art. 13, par. 3, del reg. 562/2006 CE del 15 marzo 2006 (istitutivo del cosiddetto “codice delle frontiere Schengen”) il diritto di presentare ricorsi contro un provvedimento di diniego di ingresso in un paese dell’area Schengen, ricomprenda anche la fattispecie delle violazioni commesse nel corso di un procedimento di adozione di una decisione che invece autorizza l’ingresso.

Il sig. Zakaria e un palestinese che nel novembre del 2008 ha ottenuto un permesso di soggiorno permanente in Svezia. Il 28 novembre 2010 il sig. Zakaria prendeva un aereo da Beirut a Copenaghen con scalo a Riga, in Lettonia: Egli si recava a Copenaghen poiche domiciliato a Lund, cittadina svedese comodamente raggiungibile dalla capitale danese. Le guardie di frontiera dell’aeroporto di Riga, in ottemperanza alle norme poste dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, permettevano l’ingresso nel Paese al sig. Zakaria il quale tuttavia denunciava che il procedimento di controllo del suo documento di identita fosse stato viziato da un comportamento “irriguardoso, provocatorio e offensivo per la dignita umana”. Per tale motivo, il sig. Zakaria presentava reclamo al comandante delle guardie di frontiera, ritenendo che quest’ultimo gli avesse causato un danno “morale”, e richiedendo per questo un risarcimento di 7000 lati lettoni (pari a circa 10.000 euro).

Il 28 febbraio 2011 il comandante delle guardie di frontiera rispondeva al reclamo del sig. Zakaria, con la decisione n. 25, ammettendo da un lato la legittimita del procedimento di autorizzazione al transito nella Repubblica lettone per il sig. Zakaria, ma respingendo dall’altro la concessione del risarcimento. Va detto fin da subito che il diritto lettone non consente di impugnare la decisione presa dal comandante delle guardie di frontiera nell’ambito dei ricorsi contro la decisione di diniego di ingresso (art. 20, comma 2 della legge sull’immigrazione).

Il sig. Zakaria si e pero rivolto al tribunale amministrativo distrettuale (administratīvā rajona tiesa) chiedendo che fosse riconosciuta l’illegittimita degli “atti di fatto” della guardia di frontiera e che gli venisse versato il risarcimento richiesto. Secondo il diritto lettone, all’art.89 del codice di procedura amministrativa, intitolato “Nozione di atto di fatto di un’autorita”, un “atto di fatto e un atto posto in essere da un’autorita di diritto pubblico che non si presenta in forma di atto giuridico e che e destinato a produrre effetti di fatto”. […]

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