Fulco Lanchester, Introduzione

Qui di seguito sono pubblicate le relazioni introduttive di Paolo Carnevale e Massimo Siclari al primo dei due Seminari sulla riforma costituzionale, organizzato dalla nostra Rivista in collaborazione con il Master in Istituzioni parlamentari europee “Mario Galizia” per Consulenti di Assemblea su Riforma costituzionale: referendum per parti separate o referendum parziale? (Roma Sala delle lauree, 11 febbraio 2016).

La posizione di chi scrive è stata invece socializzata, tra l’altro, con il titolo Un contributo per il discernimento costituzionale sull’ Osservatorio AIC, Fasc. 1/2016 (13/4/2016). In questa sede posso solo ribadire, tra gli altri argomenti, che il quesito su cui si dovrebbe votare in occasione del referendum costituzionale vulnera palesemente la libertà di voto e contraddice la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sent.16/1978, applicabile anche all’art. 138 Cost.). Il referendum in questione, invece di essere una votazione su un atto normativo specifico, rischia inevitabilmente di divenire un plebiscito (ossia un atto di fiducia o di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio), mentre deboli paiono le garanzie che il procedimento di preparazione della scelta rispetti i parametri internazionali per quanto riguarda il diritto di fornire e di acquisire informazione in materia.

Da queste due essenziali osservazioni discende la proposta di mettere in campo un’opera di discernimento adeguata, volta a “laicizzare” in modo opportuno la votazione referendaria in materia costituzionale e nello stesso tempo a rilegittimare il procedimento di revisione attraverso l’intervento del giudice delle leggi. In questa prospettiva c’è dunque da valutare, se non sia possibile, invece che schierarsi per il no o per il sì secco sul complesso del progetto, la posizione che – dal punto di vista tecnico – utilizza proprio lo strumento del discernimento, utilizzando: o il referendum parziale (l’iniziativa verte sulle parti non condivise dal Comitato promotore, che quindi sottopone al demos solo alcuni aspetti della legge); o il referendum per parti separate, per cui viene sottoposto  al demos l’intera legge divisa per parti separate puntuali ed omogenee. […]

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