Donatella Del Vescovo, Il principio della effettività della tutela giurisdizionale: alla ricerca del difficile equilibrio tra lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale ha un rilievo centrale nel sistema processuale sovranazionale. Esso ha come destinatari, da un lato, il legislatore europeo, il quale di tale principio deve tener conto nell’approntare gli strumenti di tutela azionabili dal soggetto e, dall’altro, il giudice nazionale, il quale nell’esercizio della funzione giurisdizionale deve lasciarsi orientare da tale principio al fine di fornire al soggetto una tutela più ampia e satisfattoria delle sue ragioni.
Nel sistema processuale europeo il principio trova riconoscimento esplicito nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e negli articoli 7 e 13 della CEDU, che sanciscono il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo a favore di ogni persona i cui diritti e libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione stessa siano stati violati.

Appare da sé poi, che il principio di effettività della tutela giurisdizionale deve trovare realizzazione nell’ambito del giusto processo, altro principio fondante del sistema processuale europeo, enunciato dall’art 6 della CEDU. Tutela giurisdizionale che può essere identificata nella protezione offerta ai singoli dalle norme materiali in quanto assicurata dalla giurisdizione. Il suo potenziamento pertanto, all’interno del processo unionale, richiede da un lato la garanzia di un accesso ragionevolmente agevole alla tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso la previsione di titoli di giurisdizione uniformi e dall’altro, la garanzia di un’efficacia non meramente domestica dell’accertamento compiuto dal giudice, cioè la possibilità di far valere ovunque in Europa le posizioni giuridiche oggetto di tale accertamento1.
La necessità di predisporre una effettiva tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali a livello unionale è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Siffatta tutela infatti stabilisce norme di protezione che si fondano su un insieme di fonti di diritto: le disposizioni dei Trattati, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’UE; le Convenzioni internazionali a cui si rifanno i Trattati – segnatamente la CEDU e la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati; i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri; nonché gli strumenti giuridici internazionali a cui aderiscono gli Stati membri, oltre a quelli cui aderisce l’UE. […]

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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Excursus storico. – 3. Il cambio di orientamento del giudice dell’Unione. – 4. L’espressa competenza del giudice dell’Unione. – 5. Interpretazione restrittiva del diritto alla difesa. – 6. Recenti orientamenti della giurisprudenza unionale. – 7. Conclusioni.

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